La Sentenza recentemente emessa dal TAR lombardo su richiesta della LAC è frutto del grande contributo giuridico e degli interventi ad opponendum delle Associazioni Venatorie che come sempre svolgono la loro infungibile funzione. Così ha dichiarato la consigliera regionale Barbara Mazzali.
Nello specifico, ha tenuto a precisare:
- Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla pretesa violazione dell’art. 18 comma 4 della legge n. 157/1992, che impone invece la pubblicazione del calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno, il TAR ha sottolineato che “anche a voler prescindere dalla circostanza che tale decreto non esaurisce la regolamentazione regionale della caccia per la stagione 2021/2022, la giurisprudenza esclude che il citato termine di legge del 15 giugno abbia carattere perentorio, essendo invece lo stesso meramente ordinatorio (cfr. TAR Liguria, Sezione II, sentenza n. 1130/2013)”.
- In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza che la Regione Lombardia avrebbe approvato il proprio calendario venatorio non con atto amministrativo bensì con legge ordinaria (L.R. n. 17/2004), il Collegio ha “dribblato” la questione rilevando che “Accertata la contrarietà del provvedimento amministrativo impugnato a superiori previsioni di rango legislativo (legge n. 157/1992 in particolare), appare irrilevante ogni questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 17/2004, in applicazione della quale è stato adottato il decreto ivi gravato”; come vedremo, tuttavia, l’accoglimento è stato meramente minimale.
- Quanto al terzo motivo di ricorso sulla pretesa frammentarietà e complicatezza della disciplina venatoria regionale, il Giudice amministrativo ha dapprima rilevato che la regolazione della stagione di caccia può essere contenuta in una pluralità di documenti coordinati fra loro, per poi evidenziare che “quanto alla conoscibilità delle regole da parte dei singoli cacciatori, è noto che ciascuno di essi svolge l’attività venatoria nell’ambito territoriale (ATC) o nel comprensorio alpino (CAC) cui è iscritto, per cui è tenuto a conoscere solo le norme sulla caccia vigenti in tali ambiti territoriali e non certo nell’intera Regione”.
- Il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto il preteso contrasto tra il calendario venatorio e il parere rilasciato dall’ISPRA, è stato accolto soltanto in (minima) parte.
Dopo aver premesso che secondo la giurisprudenza amministrativa “il parere Ispra ha carattere obbligatorio ma non vincolante” (cfr.TAR Liguria, sentenza n. 1130/2013), il collegio ha operato un distinguo tra la prima parte del motivo di gravame e quelle di impatto secondario contenute nella seconda parte del medesimo motivo.
"Incredibilmente - ha dichiarato Mazzali - oggi assistiamo alla richiesta di scuse da parte dell’Assessore Rolfi perchè a suo dire il TAR ha dato ragione del suo operato in relazione alle modalità e alle tempistiche di adozione del calendario. Probabilmente l’Assessore ha preso un abbaglio perché seppur il TAR non ha censurato nella totalità il calendario adottato due giorni prima dell’apertura questa modalità operativa, o chiamiamola strategia, ha sacrificato gli interessi legittimi di tutti i cacciatori lombardi che hanno perso importanti giornate di attività e oggi si trovano con grosse limitazioni e/o esclusioni di prelievo per le specie di particolare interesse venatorio nella nostra Regione. E questo semplicemente perché la sua struttura amministrativa non ha adeguatamente motivato il discostamento dai pareri Ispra!"
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