Sono state pubblicate in Umbria le “Linee guida vincolanti in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”. Nel documento si definiscono le regole da attuare in caso autoconsumo, di fornitura diretta per i piccoli quantitativi e quelle per l’immissione sul mercato ai fini della commercializzazione.
La fornitura di “piccoli quantitativi” di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica dal cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione “a livello locale” che riforniscono il consumatore finale è esclusa dall'ambito di “commercializzazione”.
Il “piccolo quantitativo” è definito in un numero di carcasse corrispondenti a 2 unità/anno di “capo grosso equivalente” (CGE) secondo la seguente tabella di conversione.
Specie e categoria Unità di “capo grosso equivalente”
Cervo adulto 1
Daino adulto 0,5
Cinghiale adulto 0,5
Muflone, camoscio 0,33
Capriolo adulto 0,25
Capi ungulati giovani Metà del valore del corrispondente capo adulto
Selvaggina da piuma 0,01
Selvaggina piccola da pelo 0,08
Ogni cacciatore, appartenente o meno a squadre di caccia, può cedere ogni anno un numero corrispondente a due unità “capo grosso equivalente”, per esempio: 2 cervi 4 cinghiali adulti 25 lepri 8 caprioli adulti 4 daini adulti 8 cinghiali giovani. In caso di mutata situazione epidemiologica o evidenza di zoonosi trasmissibili, le A.C. possono valutare, dandone fattiva comunicazione alle ATC, una revisione delle unità di “capo grosso equivalente” autorizzate per la cessione diretta. Ovviamente le carcasse devono transitare in un Centro di raccolta della selvaggina dove devono essere fatte le opportune ispezioni sanitarie.
Analogamente per la selvaggina destinata alla commercializzazione, si prevede lavorazione i spezione presso un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto anche previo transito da un centro di raccolta della selvaggina cacciata. Nel luogo di abbattimento o nelle vicinanze deve essere presente una persona formata che esamina il capo.