In un comunicato stampa le considerazioni di Eps Campania sul Documento di sintesi del Comitato Faunistico Venatorio programmato per il prossimo 6 giugno, ovvero sulla proposta di Calendario Venatorio 2022 2023 presentata dalla Regione.
Per quanto attiene i periodi venabili, va fatta preliminarmente una considerazione, se prendere in esame ed in considerazione i Nuovi Key Concepts 2021, oppure no... al momento non abbiamo elementi sufficienti per poter avanzare proposte alternative...a quanto già precedentemente trasmesso ed in atti alla Regione Campania.
Resta inteso, che il PFVR 2013-2023 è in scadenza, che al momento la pianificazione venatoria provinciale è in aggiornamento. Che la Regione Campania, risulta fra le poche regioni italiane, che hanno trasmesso negli ultimi 5/7 anni i dati degli abbattimenti, rilevati dall’analisi dei tesserini venatori (nota del MITE del 26.5.2022 risultanze tavolo tecnico del 6.5.2022)
Per quanto riguarda il periodo venabile per il cinghiale, tenuto conto di due fattori
importanti, primo, il posticiparsi della stagione estiva anche nel mese di ottobre, eccessivo caldo e cattiva conservazione delle carni di selvaggina dopo l’abbattimento, inoltre l’eccessivo caldo compromette il lavoro dei cani da seguita. secondo, nel mese di ottobre i boschi sono ancora chiusi e pieni di foglie, (riduzione significativa dei risultati dal punto di vista del prelievo venatorio) molti lavori sono posticipati ad ottobre nei vigneti e oliveti, (pericolo per la incolumità pubblica e privata) sarebbe opportuno optare per un periodo venabile dal 1 novembre al 31 gennaio, anziché dal 1 ottobre al 31 dicembre.
Addestramento cani nelle aziende agri turistico venatorie, la norma prevede che
all’interno di questi istituti ci siano almeno una zona addestramento cani ed una ogni 200 ettari di estensione della stessa. Nelle zone addestramento cani, l’addestramento cani con e senza sparo su selvaggina di allevamento, è consentito tutto l’anno ad eccezione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio venatorio. (DPGR n.627 del 22 settembre 2003) Questo periodo andrebbe meglio specificato nell’apposito paragrafo dedicato Utilizzazione ed addestramento cani.
Caccia di selezione
Nel paragrafo dedicato, viene richiamata la nota dell’Ispra prot. 11687/T del 16/2/2016, tale nota è stata redatta su apposito parere di interpretazione chiesto
dall’EPS Ente Produttori Selvaggina all’ISPRA, circa alle attività gestionali che hanno finalità di controllo della specie compatibili col divieto di foraggiamento, introdotto dall’art. 7 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221; per cui, nel richiamare interamente la Nota dell’ISPRA prot. 11687/T trasmessa all’EPS Ente Produttori Selvaggina in data 16/2/2016 nell’apposito paragrafo Caccia di Selezione, si ritiene che debbano essere indicate, nella regolamentazione delle
attività di foraggiamento artificiale nell’ambito della caccia di selezione al cinghiale, integralmente quanto riportato, che di seguito si riassume:
1) Il tipo di foraggio da utilizzare (da evitarsi gli scarti alimentari /di
macellazione ed altri rifiuti)
2) Il limite massimo di punti di foraggiamento da allestire (p.e.non oltre 2 per
Kmq)
3) La quantità di foraggio da utilizzare (non oltre 1 Kg di mais da granella/giorno
per sito, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie in grado di
interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva)
4) Il periodo di utilizzo, prevedendone la sospensione quando non vengono
programmati abbattimenti