La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della previsione di legge che ha portato in Liguria il divieto di caccia nelle zone percorse dal fuoco superiori ad un ettaro a tre anni anzichè a dieci.
Secondo la sentenza tale previsione "non rispetta il limite prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l’abbassare lo standard di protezione ambientale fissato, nell’esercizio della competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dall’art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna (sentenze n. 281 del 2019 e n. 303 del 2013).
Anche la questione relativa alla previsione della norma censurata, nella parte in cui limita alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all’ettaro il divieto di caccia, è fondata, in quanto la legge regionale invade la competenza statale che non prevede un’estensione minima riferita al divieto di caccia.
Al contrario, l’obbligo di tabellazione previsto dalla norma censurata secondo la Corte Costituzionale trova riscontro nel comma 2 dell’art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l’obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco.
Ne consegue - si legge nella sentenza - la non fondatezza della questione sollevata sull’art. 46, comma 5, secondo periodo, che prevede l’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.