E’ stato approvato questa mattina, a maggioranza, in commissione Sviluppo economico e rurale il regolamento di attuazione delle Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L’esperienza applicativa maturata in questi anni in cui la Regione ha svolto le funzioni amministrative in materia di gestione faunistico venatoria ha reso necessario un nuovo regolamento che se per diverse parti ripropone la disciplina vigente, per altre introduce nuove disposizioni. Nel corso del dibattito è stata anche ribadita la necessità di fare il nuovo Piano faunistico e, se necessario modificare la legge 3 (attività faunistico – venatoria) del 1994.
Le novità più importanti del regolamento approvato riguardano quelle tese a disciplinare specifiche norme anche riferite alla gestione finanziaria degli ATC e all’ammissione dei cacciatori aventi residenza anagrafica e venatoria in Toscana; e a rafforzare il controllo regionale su istituti pubblici e privati prevedendo l’istituzione di una commissione tecnica per la verifica della gestione e specificando i casi di non raggiungimento degli obiettivi che comportano la revoca. Novità anche per migliorare dal punto di vista qualitativo la selvaggina destinata alle immissioni sul territorio regionale, per la gestione del numero di appostamenti fissi autorizzabili sul territorio regionale e per apportare alcune semplificazioni alla disciplina e alla gestione degli appostamenti fissi. E poi, cambiamenti anche per rendere più efficace la gestione faunistica venatoria degli ungulati e per semplificare le procedure gestionali anche dal punto di vista dell’informatizzazione delle procedure.
Il regolamento conferma le norme sul funzionamento dei comitati di gestione, la pubblicità delle sedute, il personale e la potestà regolamentare. Per le modalità di gestione delle risorse finanziarie degli ATC, invece, si specifica che almeno il 30 per cento delle quote di iscrizione sia destinato ad operazioni di riequilibrio faunistico. Sulla gestione faunistica del territorio a caccia programmata si stabilisce che le specie di selvaggina cacciabile da immettere sul territorio devono essere prioritariamente acquisite nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e nei centri privati e che, qualora quelli pubblici non soddisfino le forniture richieste dagli ATC, questi si approvvigionino sul libero mercato con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria regola le forme di collaborazione con soggetti pubblici, privati e del terzo settore operanti nell’ambito della gestione faunistica. Riguardo, invece, alle disposizioni per l’accesso agli ATC si conferma come indice di densità venatoria quello di un cacciatore ogni 13 ettari e si disciplinano le modalità di ammissione dei cacciatori residenti anagraficamente in Toscana o provenienti da altre regioni, prevedendo la possibilità di stabilire con delibera di Giunta regionale anche importi maggiorati per coloro che non rispettino le scadenze indicate per i pagamenti.
Si stabilisce che sia obbligatoria l’iscrizione ad almeno un ATC per i territori a caccia programmata e si conferma la disciplina delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e delle oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura. Si introducono norme per disciplinare il controllo della gestione con una commissione tecnica. Si prevede, inoltre, che i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica siano istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori a fini di ripopolamento e si stabilisce che i capi appartenenti alle popolazioni stanziali possano essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio sarà una commissione tecnica a verificare gli obiettivi delle zone di rispetto venatorio.
Sarà possibile poi, per le aziende faunistico venatorie non immettere specie di fauna selvatica se dimostrano nel territorio di competenza, la presenza di popolazioni di fauna consistenti, riproducentesi in modo naturale. Si prevede il rafforzamento del sistema di controllo regionale della gestione prevedendo una commissione tecnica e dettagliando in modo puntuale i casi di non raggiungimento degli obbiettivi gestionali che portano alla revoca dell’autorizzazione e si introducono semplificazioni per la costituzione delle aziende.
Sulla caccia al cinghiale si prevede l’utilizzo dei cani nelle aree recintate e dei cani da traccia per il recupero di capi ungulati feriti. Riguardo alle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si introducono aree specifiche con tane artificiali. Si specifica che tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili e che gli ungulati provenienti da allevamenti a scopo alimentare, qualora non destinati alla macellazione o ad altri allevamenti autorizzati, possono essere immessi in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agrituristico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale.
Il calendario venatorio fissa i periodi e gli orari per il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata con un massimo di 20 cacciatori e con la caccia in forma singola con un massimo di tre partecipanti, sia da appostamento che in cerca.
(Regione Toscana)
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