Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia ha esaminato il ricorso di Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia contro la sospensione del Tar su alcune parti del Calendario Venatorio.
Il decreto del Cga del primo agosto scorso ha sostanzialmente respinto l'istanza dei cacciatori invocando il principio di precauzione e la carenza di motivazioni riguardo alle decisioni della Regione in disaccordo con il parere Ispra. Ma in parziale riforma della sospensiva, ha definito legittimo l'addestramento cani dal 22 al 29 agosto; ritenendo di dover sospendere solo nelle date in cui si eccede da questo periodo definito dal Piano faunistico.
Si legge poi nel Decreto: "Per i restanti profili per i quali il Tar ha disposto la sospensione del calendario venatorio nella parte in cui consente anche per il mese di settembre la caccia al coniglio selvatico con l’uso di munizioni al piombo; nella parte in cui autorizza il prelievo venatorio della tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti; e nella parte in cui autorizza il prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2, trattandosi di previsioni destinate ad operare dopo l’apertura generale della stagione di caccia e non in preapertura, allo stato - scrive il CGA - non vi è alcun periculum in mora per gli appellanti dato che l’udienza cautelare collegiale si terrà il sette settembre p.v., prima dell’apertura generale della stagione di caccia".