Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato l’ordinanza sul ricorso proposto dalla Lega per L’Abolizione della Caccia (Lac), Wwf, Lipu, Lav che chiedeva la sospensione del Calendario Venatorio regionale. Lo rende noto la Federcaccia in un comunicato.
Fidc evidenzia che nelle sue motivazioni, il Tar "dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità 'per omessa notifica ad almeno un controinteressato, atteso che il calendario venatorio è atto amministrativo generale, sicché non sono individuabili controinteressati la cui partecipazione sia necessaria al giudizio' e ritenuta superflua la sottoposizione a VINCA in quanto “già espressa per il Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023”, entra nel merito degli scostamenti dal parere ISPRA riguardo al termine di chiusura della stagione di caccia per alcune specie di uccelli migratori.
Il TAR ha infatti sottolineato che “gli stessi dati presi in considerazione dall’ISPRA (dati KCs 2021) non risultano del tutto pacifici, alla luce della ‘carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo’ e che quello ISPRA è un “parere non vincolante dalla quale la Regione si è discostata con articolata motivazione tecnico/discrezionale”; oltre a questo il “paventato pericolo – comunque del tutto genericamente prospettato nel ricorso senza tenere conto delle diverse specie indicate nel provvedimento di cui si chiede la sospensione – non è comunque attuale, essendo correlato alla data di chiusura del calendario nel mese di gennaio 2023 posticipata, per 2 specie, di circa dieci giorni rispetto al parere ISPRA nel rispetto del termine della fine di gennaio indicato nella l. n. 157/1992”.
Inoltre, il TAR ha condannato i ricorrenti “alle spese della presente fase” non applicando nemmeno la quasi consueta formula della compensazione delle stesse.
Vai all'ordinanza del Tar