L'emendamento che mira ad estendere le azioni di abbattimento di fauna selvatica per motivi di pubblica sicurezza presentato da Fratelli d'Italia ha avuto l'ok della Commissione Bilancio della Camera.
Ricordiamo che l'emendamento, presentato nell'ambito manovra di bilancio dal deputato Foti (FdI) permetterebbe di procedere al controllo faunistico anche in aree protette e in città. Il provvedimento, annunciato come priorità dal Governo già in campagna elettorale, mira ad affrontare l'emergenza cinghiali in maniera tempestiva ed efficace attraverso la modifica della legge 157/92.
Si prevede anche un Piano quinquiennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica attuabile "mediante abbattimento e cattura". Il contenimento sarebbe attuato anche "nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Inoltre gli animali abbattuti durante queste attività sono destinati al consumo alimentare".
Questo il testo della modifica proposta:
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dai seguenti:
«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, nonché del personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.
Art. 19-bis.
(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)
1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale e adottato.
2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio
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