Il TAR dell’Umbria, con sentenza pubblicata martedì 10 gennaio, ha respinto definitivamente il ricorso degli animalisti (Wwf, Lipu, Odv, Legambiente, Lav, Lac, Enpa) contro il Calendario Venatorio regionale 2022 - 2023.
Confermate dunque le date di chiusura della caccia ai turdidi, agli acquatici e alla beccaccia al 30 gennaio in discostamento dal parere Ispra che aveva indicato come data di chiusura per i Turdidi e beccaccia il 10 gennaio e per gli uccelli acquatici il 20 gennaio. Il Tar evidenzia come il parere Ispra sia obbligatorio ma non vincolante, sottolineando come possa essere disatteso “sulla scorta, però, di una congrua motivazione che giustifichi, anche sul piano della logicità e della ragionevolezza, la diversa soluzione privilegiata”. Stesso discorso vale per il discostamento dalle date di inizio della migrazione pre-nuziale riportate nei Key Concepts 2021, non vincolanti se supportato da congrua documentazione scientifica.
Il Tar fa notare come nel ricorso non ci sia nessuna specifica contestazione alle motivazioni ed alla documentazione scientifica, riferita alle singole specie di uccelli migratori, portate dalla Regione, nel documento istruttorio allegato al gravato Calendario venatorio, a supporto della propria scelta di discostarsi dal parere dell’ISPRA.
Scrive infatti il Tar: “Potendo, come emerge dalla giurisprudenza già richiamata, la Regione discostarsi tanto dal parere dell’ISPRA che dai Key Concepts nello stesso richiamati assolvendo un adeguato onere motivazionale, gravava sulle Associazioni ricorrenti l’onere di esaminare ed eventualmente contestare, specie per specie, le argomentazioni scientifiche e giuridico-amministrative portate a supporto delle determinazioni regionali; tale onere non può dirsi sufficientemente assolto con il solo richiamo alle decadi della migrazione pre-nuziale indicate nei Key Concepts”.
Secondo il Tar “la Regione ha puntualmente e specificamente motivato le proprie scelte in ordine alla calendarizzazione della caccia a ciascuna singola specie avvalendosi, per discostarsi dal parere dell’ISPRA, di pubblicazioni scientifiche riconosciute, dati e risultati di monitoraggi sufficientemente aggiornati ed accreditati presso la comunità scientifica, riferiti alla realtà ambientale e climatica del territorio regionale”.
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