Riceviamo e pubblichiamo:
La recentissima sentenza del TAR Umbria riguardante il calendario venatorio 2022-2023, prosegue da quelle dei vari TAR Sardegna, Lombardia, Liguria e da quella del Consiglio di Stato, per quanto riguarda la Toscana, ha messo in evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, quello che noi, come ANLC sosteniamo dal 2009, con la legge comunitaria, venne introdotto nella legge Nazionale 157/92 l’art. 18 comma 1bis.
Facciamo un po’ di chiarezza; fondamentalmente esistono ad oggi due limiti temporali a cui fare riferimento, per definire le date di apertura e chiusura per le varie specie cacciabili; il primo è dato dalle informazioni contenute per singola specie nell’art 18 comma 1, limite che va’ primariamente dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio,il quale viene considerato come limite massimo dal legislatore Nazionale (pre-apertura e chiusura) (posticipo al 10 febbraio esclusi); mentre il secondo è contenuto nell’art 18 comma 1bis, in questo articolo è riportato il divieto di caccia durante i periodi di nidificazione, dipendenza e migrazione prenuziale, le date per singola specie sono individuate dal documento Key Concepts U.E.
Le varie sentenze sopra riportate hanno tutte una peculiarità, per discostarsi dal documento KC, e con effetto dal parere dell’ISPRA, le Regioni devono adeguatamente motivare il discostamento (parere Ispra e kc Nazionale) tramite studi Regionali e/o Nazionali.
Queste sentenze dei vari TAR Regionali strutturano l’attenzione sullo strumento giuridico, a cui le Regioni devono far riferimento, a tal fine, tale dispositivo tecnico scientifico è il paragrafo 2.7.10 della Guida Interpretativa alla Direttiva U.E.
A questo punto occorre coinvolgere le Regioni sul corretto utilizzo di tale paragrafo. Dopo un iniziale e corretta applicazione, lo stesso è stato messo da parte a favore dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 riguardanti l’impiego della decade di sovrapposizione. La recente modifica del documento KC, da noi non condivisa e avversata in tutte le sedi Istituzionali, ha indicato, come la sola decade di sovrapposizione non sia più sufficiente per garantire una chiusura al 31 gennaio dei turdidi, degli anatidi e della beccaccia, sia dal punto di vista temporale che motivazionale (va comunque sostenuta da studi e pubblicazioni).
Invitiamo quelle Regioni che ancora non hanno provveduto, alla luce di quanto esposto, a compilare i prossimi calendari venatori 2023-2024, in primis entro il termine fissato dalla legge 157/92 e usando documenti tecnici a sostegno degli eventuali discostamenti delle indicazioni presenti nel documento KC e nei pareri ISPRA. E di utilizzare lo strumento giuridico del paragrafo 2.7.10 della guida U.E. motivando con studi, pubblicazioni regionali e/o nazionali, ormai ampiamente fruibili per tutte le maggiori specie di interesse venatorio.
La nostra associazione, fermo restando quanto detto, continuerà comunque a battersi in tutte le sedi Nazionali e Comunitarie affinché vengano ristabilite una volta per tutte le difformità dei tempi di migrazione prenuziale dell’Italia rispetto alle altre Nazioni del bacino del mediterraneo.
Rimaniamo, come sempre a disposizione di tutte le regioni per fornire tutta l’eventuale assistenza necessaria.
Il Presidente Nazionale ANLC
PAOLO SPARVOLI
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