Anche l'Anuu Migratoristi ha commentato l'esito positivo della sentenza del Tar della Lombardia sul Calendario Venatorio.
"Lo sappiamo oramai tutti: il Tribunale Amministrativo ha integralmente respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, con accoglimento dell’eccezione sollevata sia dalle Associazioni venatorie che si erano costituite (AnuuMigratoristi, Federcaccia ed Enalcaccia insieme, da sola Libera Caccia), che naturalmente dai legali della Regione Lombardia. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, nonché improcedibile sui motivi aggiunti presentati successivamente dalla ricorrente. La sentenza non ha neppure scrutinato nel merito le censure avversarie, non avendo la Lac impugnato uno dei provvedimenti che, nel loro insieme, formano il calendario venatorio. Il TAR, come si diceva, ha altresì dichiarato improcedibile l’impugnativa con la quale la ricorrente ha contestato il “provvedimento ponte“, con cui Regione aveva autorizzato la caccia del Tordo bottaccio dal 18/9 al 30/9 essendosi ormai esauriti gli effetti di tale atto.
Il calendario venatorio 2022/2023 risulta, pertanto, valido ed efficace in tutte le sue parti, comprese le date di chiusura dei prelievi previsti nel mese di gennaio.
Con soddisfazione accogliamo questa sentenza, che fortemente abbiamo sostenuto, rimarcando in più passaggi le motivazioni che hanno portato a tutto questo, e alla luce di altre sentenze favorevoli, possiamo sperare in un futuro cambio di tendenza rispetto agli scorsi anni.
Resta però il rammarico che la sospensiva inizialmente concessa, fermando l’attività venatoria nel mese di settembre, fosse viziata da un ricorso infondato e che tuttavia, di fatto, ha penalizzato dei cittadini-cacciatori che legalmente, invece, avevano il diritto di esercitare la loro passione.
La domanda che sorge spontanea è: se da subito i legali, e qui ringraziamo l’avv. Pietro Balletti che con AnuuMigratorsiti l’aveva evidenziato, avevano immediatamente sollevato l’eccezione di inammissibilità, perché prima di recepire una richiesta di sospensiva, il TAR non ha ritenuto di valutare la correttezza dell’impugnativa? Il principio di precauzione, sempre applicato e talvolta cassato in alcune sedi giudiziarie, prevarica la correttezza degli atti?
Aldilà della base giuridico-legale, sta di fatto che ancora una volta si sono ignorati i molteplici aspetti importanti dell’attività venatoria, da quello ambientale e di presidio del territorio, soprattutto in un anno meteorologico come quello appena passato, all’aspetto culturale ed educativo, arrivando fino a quello economico. E ancora, ci sarebbe piaciuto capire la fondatezza delle motivazioni che hanno spinto l’associazione anticaccia a impugnare gli atti regionali e al Tribunale Amministrativo le relative sospensive.
Motivazioni che spesso erano contradditorie, prive di fondamento, sia giuridico che scientifico: per questo, si sperava che finalmente si potesse fare chiarezza sulle effettive motivazioni della decisione di sospendere il prelievo del Tordo bottaccio a settembre e se Regione Lombardia avesse, oppure no, correttamente motivato questo passaggio del calendario.
Per quanto riguarda, poi, il carniere stagionale della Beccaccia, la ricorrente non aveva sollevato alcuna censura sul punto; pertanto, la stessa pronuncia del TAR era già viziata, essendosi espressa su un aspetto che nessuno aveva contestato.
Certo, se avessimo ascoltato taluni dirigenti venatori, che già avevano intonato il “de profundis” per la sentenza subito dopo l’udienza del 29 novembre, saremmo qui a piangerci addosso, con mille recriminazioni, ipotizzando quali complotti. Per fortuna non è andata così, grazie soprattutto a chi ancora è convinto, con i fatti, di far valere le ragioni, sia che siano giuridiche o scientifiche, in difesa di un corretto valore dell’attività venatoria".
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