Il Tar del Veneto con sentenza del 21 gennaio 2023 ha accolto il ricorso della Lac sulle date di chiusura della caccia a turdidi e anatidi, rilevando che la motivazione del provvedimento non sia stata idonea a giustificare efficacemente la scelta della Regione di discostarsi dalle indicazioni Ispra per giustificare il proseguo della caccia agli anatidi oltre il 20 gennaio e dei turdidi oltre il 10 gennaio.
La Regione contestava le motivazioni Ispra basate su dati non direttamente riferiti al territorio interessato e privi di base statistica certa e riscontrabile, basando le proprie scelte sulla confutazione delle risultanze contenute nell’Atlante Europeo delle Migrazioni per quanto riguarda in particoclare tordo e cesena (basate secondo la Regione su pochissime ricatture).
Ma, come il Tar aveva già rilevato anche lo scorso anno, torna a ribadire che “ tali argomentazioni non paiono idonee a superare il divieto di caccia nei periodi di migrazione prenuziale, definiti dal documento ‘Key Concepts’, che “costituisce un punto di riferimento in materia a livello unionale”. Né consentono di disattendere, per la loro genericità, le valutazioni tecniche contenute nell’Atlante Europeo delle Migrazioni, alle quali l’Amministrazione non oppone evidenze significative, tali da sorreggere efficacemente la scelta di posticipare la data di chiusura del periodo di caccia e comprovare che tale scelta non interferisca negativamente con fasi essenziali (la migrazione prenuziale) alla conservazione e all’incremento numerico delle specie”.
Anche per gli anatidi secondo la Regione l''ISPRA non fornisce alcun riferimento al territorio del Veneto, al contrario i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall'Associazione Faunisti Veneti e dall'Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell'arco di 29 anni. Motivazioni queste, che non sono state ritenute idonee al discostamento dal parere Ispra, rilevando la "mancanza di motivazione adeguata, basata su dati certi in ordine alla differente data di inizio delle migrazioni pre-nuziali".
Il Tar ha dichiarato inoltre il ricorso in parte improcedibile - riguardo l’anticipo dell'apertura a settembre e la concessione di due giornate aggiuntive a settimana limitatamente al periodo da ottobre a novembre 2022, ormai passati -, e in parte infondato. Non accoglie dunque il ricorso contro l’immissione e l’abbattimento nelle AFV di quaglia e pernice rossa, dato che è stata data ampia giustificazione della scelta operata in difformità al parere Ispra e ritiene inammissibili altri punti relativi agli orari di caccia, all’esito della Valutazione di Incidenza Ambientale e alla caccia al capriolo con l’uso del segugio.
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