Sulla modifica della legge 157/92 introdotta con la Legge di Bilancio in tema di controllo faunistico, alcuni giorni fa tra le proteste degli animalisti è arrivata anche l’interrogazione dell’ex Ministro all’Ambiente Sergio Costa (M5S), e altri, all’attuale Ministro Picchetto Fratin, che, facendo riferimento alla lettera della Commissione Ue (nella quale si chiedeva al Governo italiano di chiarire sul rispetto delle Direttive in vigore), ha paventato multe europee e chiesto l’abrogazione delle modifiche introdotte.
Risponde oggi a nome del Ministro il Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro. Ecco il testo della risposta:
[...] Il nuovo testo dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 attribuisce, al comma 2, a Regioni e a Province autonome, il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica in vista di una serie di obiettivi, fra i quali la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, da perseguire anche nelle aree protette e in quelle urbane.
È doveroso richiamare come tale materia sia disciplinata a livello nazionale, oltre che della citata legge n. 157 del 1992, anche dalla legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette e dal DPR n. 357 del 1997, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva “Habitat”).
Tali norme non sono state né abrogate né emendate e, pertanto, continuano a rimanere in vigore. Inoltre, si fa presente che anche la precedente formulazione dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 faceva riferimento al controllo nelle aree vietate alla caccia e si applicava a tutta la fauna selvatica, incluse, quindi, le specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Pertanto, le norme non hanno abrogato né modificato la disciplina vigente sulle modalità di gestione dei siti Natura 2000 e sulle prescrizioni per la conservazione delle specie, né tantomeno la necessità di autorizzazione ministeriale per il controllo della fauna selvatica, esercitato su specie in allegato 4 della direttiva “Habitat”, come previste dal DPR n. 357 del 1997 di recepimento della direttiva medesima.
Per quanto riguarda la direttiva “Uccelli”, non sono apportate modifiche alla disciplina che riguarda le deroghe ai divieti previsti dalla direttiva medesima, in particolare, l'articolo 5, che impone una serie di divieti strumentali alla protezione degli uccelli, e l'articolo 7, comma 4, che impone divieti di caccia durante il periodo della nidificazione riproduzione e dipendenza.
Ciò, premesso, si sottolinea che la modifica, di cui al comma 447 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, non ha fatto altro che esplicitare quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 21 del 2021, pronunciata nel giudizio di legittimità relativo alla legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, che ha affermato la possibilità di coinvolgere i cacciatori nelle attività di controllo numerico, subordinando tale facoltà alla condizione che i cacciatori abbiano acquisito una formazione specifica, basata su corsi di preparazione organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con Ispra.
Si ricorda, altresì, che, in base alla legge n. 394 del 1991 nelle aree protette, i cacciatori sono già autorizzati ad attuare il controllo medesimo. Si ritiene, quindi, di poter confermare che le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2023 non pregiudicano, in alcun modo, l'applicazione delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, né l'attività di protezione garantita nei siti di Rete Natura 2000.
Per quanto attiene al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, concernente il Piano straordinario per la gestione del contenimento della fauna selvatica, si rappresenta che, nell'ambito delle necessarie intese tra le amministrazioni coinvolte, tale piano avrà un fondamentale ruolo di indirizzo generale, al fine di rendere omogenei i contenuti, le modalità applicative e il monitoraggio dei piani regionali, oltre a fornire le indicazioni occorrenti per mantenere, sotto il profilo operativo, la necessaria coerenza tra la normativa nazionale e le direttive unionali interessate".
Insomma considerazioni di buonsenso che chiunque in buona fede avrebbe potuto trarre dall'analisi dei contenuti della Legge e dalle norme in vigore. Ciò che andiamo scrivendo ormai da mesi anche su queste pagine. Il Movimento 5 Stelle non si è dichiarato soddisfatto da questa risposta. Anzi, la deputata Carmen Di Lauro, nella sua replica ha sostenuto nuovamente che la norma "consente di cacciare a tutte le ore del giorno e della notte, anche nelle aree protette e anche nelle aree urbane". Non c'è peggior sordo...
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