Riceviamo e pubblichiamo:
Nell'intento di fare chiarezza una volta per tutte, dopo aver letto con la massima attenzione la lettera del Dott. Paolo Banti, e a seguire di Federcaccia Toscana e Arcicaccia, è giocoforza dare una risposta da parte mia, e una premessa, riguardante il Tavolo di Consultazione per l'agricoltura detto in gergo "Tavolo Verde" non può mancare, altrimenti risulta poco comprensibile tutto il resto.
Sisto Dati, attualmente Vicepresidente Nazionale ANLC, al tempo in cui era Presidente Regionale Toscano (circa 4 anni fa) entrò a far parte del Tavolo in questione. Partecipò a qualche riunione, dopodichè, come ANLC non abbiamo più ricevuto inviti, compreso quello del 17giugno u.s.
Gli Uffici della Regione, sollecitati il 5/7sull'argomento, ci richiedono indirizzo, numeri telefonici, fax e email di Sisto Dati "affinchè le nostre comunicazioni non vadano più disperse" (parole testuali della Signora Rossana Coccanari).
La stessa Regione però, nella precedente e-mail del 29 giugno, ci aveva detto, rispondendo a nostra domanda, che del "tavolo verde" ne facevano parte soltanto le tre Associazioni Venatorie menzionate nel nostro comunicato.
Ecco svelato l'arcano della nostra non partecipazione a quel tavolo.
Venendo al dunque, avendo saputo di una richiesta tendente a far segnare ogni capo di selvaggina migratoria subito dopo ogni singolo abbattimento, chiedevamo "lumi" agli Uffici della Regione il 26 giugno.
La Regione, con e-mail del 29 giugno ci rispondeva con 2 allegati, uno riguardante il Calendario Venatorio; l'altro con la bozza di modifica delle L.3/94 e 20/2002.
Visionando la bozza, all' art. 59 ecco cosa ci siamo trovati davanti: (per capire meglio abbiamo messo il "vecchio" art. 59 e quello "nuovo")
Art 59 vecchio
Sanzioni principali non pecuniarie
1. Per le violazioni di cui all'art. 58, lett. a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.
2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse, le violazioni di cui all'art. 58, 1° comma, lett. b), d), f) e g).
3. Le sanzioni di cui al 1 ° e 2° comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la Provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza - ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.
Art. 59 nuovo
Sanzioni principali non pecuniarie.
1. Per le violazioni di cui all'art. 58, lett. a), b), d), f) e g) oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 58, lettera ……………, oltre alla sanzione pecuniaria è disposto il ritiro del tesserino venatorio per un mese.. Se la violazione è nuovamente commessa il ritiro del tesserino venatorio è disposto per l’intera stagione venatoria in corso.
3. Le sanzioni di cui al 1° e 2° comma sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la Provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.
3 bis. La sanzione di cui al comma 2 è disposta dalla provincia del luogo di residenza del trasgressore.
ECCO LE DIFFERENZE:
Al 1° comma sono state aggiunte, addirittura in grassetto per meglio evidenziarle, le lettere b,d,f e g, prevedendo l’immediata sospensione del porto d’armi per anno nel caso in cui:
Lettera b): caccia senza assicurazione
Lettera d): caccia in atc non assegnato, sconfinamento anche di pochi metri in altro atc.
Lettera f) : cacciare dentro un fondo chiuso, oppure all’interno di colture in atto.
Lettera g): cacciare fuori orario anche di pochi minuti; fare caccia vagante quando è obbligatorio stare alla posta; abbattere un cinghiale in 2 persone anziché in forma singola; abbattere 1 solo fringuello, oppure 1 solo cardellino o verdone, oppure detenerli in gabbia; abbattere 1 solo volatile in più di quelli consentiti dal calendario venatorio (11 tortore ad esempio, oppure 21 tordi, oppure 9 acquatici).
Il vecchio 2° comma, che prevedeva il ritiro solamente in caso di recidiva, cioè di commissione della violazione per la seconda volta, è stato ELIMINATO. Per forza, si vuole ritirare il porto d’armi subito alla prima violazione, come si faceva a mantenerlo?
Il nuovo 2° comma è invece completamente riscritto; si prevede la sospensione del tesserino per un mese per le violazioni di cui all’art. 58 …puntini…puntini… basta aggiungere la lettera “i” ed il gioco è fatto: via il tesserino per qualsiasi omessa segnatura,anche relativa ai capi abbattuti. Manca un segno sul tesserino, ritiro del medesimo per un mese, la seconda volta per tutto l’anno!!!!
Addirittura, se non fosse ancora chiaro, per poter ritirare il tesserino si è scritto di sana pianta il comma 3° bis, laddove si prevede che il ritiro è effettuato dalla Provincia!!!!!!!!
Pensiamo sia chiara a tutti l'estrema pericolosità di una modifica in questo senso, c'è da dire poco altro, di tecnico, sull'argomento. Il giorno successivo, denunciata su vari siti e blog di caccia la notizia, contro di noi si è scatenato il finimondo: ci hanno prima detto che abbiamo fatto un'inutile "sparata", che si trattava di un errore di stampa, poi di un errore di copia-incolla nella trasmissione di posta elettronica. Troppo tecnicamente ben fatto, per trattarsi di errori.
Federcaccia ha parlato di "richiamo della foresta" in occasione del tesseramento, di "personalissima" interpretazione, (mi domando quale altra interpretazione ci poteva essere!!) e che al tavolo verde, in occasione del problema della timbratura di ogni capo di migratoria abbattuto, "tutte le associazioni presenti hanno chiesto all'unanimità una modifica". Ma questa modifica non sarà mica il dover timbrare i capi abbattuti due volte al giorno invece che soltanto alla sera?? Ma perchè ogni anno dobbiamo lasciarci un dito?? Attendiamo risposte concrete, perchè non ci siamo per niente nemmeno così.
Arcicaccia invece, nel suo comunicato, dopo i soliti accostamenti sul Governo e sulla Brambilla che c'azzeccano come il cavolo a merenda, asserisce che le modifiche all'Art. 59 ( quindi ne ammette la loro esistenza!!) sono state "ampiamente anticipate ed abbiamo buone speranze per ritenerle superate o profondamente corrette". Rispondiamo che non c'è niente da superare e nemmeno da correggere profondamente. L' Art. 59 non si tocca, e rimane molto strano che si sia entrati nell'argomento: una Associazione Venatoria che siede al tavolo dovrebbe respingere tutte le modifiche immediatamente e con forza, perchè se si entra nell'ordine di idee di "correggerle", i cacciatori avranno un motivo di più per grattarsi la testa.
In Conclusione non ci sembra di avere molto da rimproverarci della nostra denuncia, della nostra "sparata". Questo è sempre stato il nostro modo di difendere i seguaci di Diana: in fondo, non abbiamo mica rivelato il segreto militare della tragedia di Ustica, e tantomeno quelli della Madonna di Fatima. Abbiamo soltanto informato i cacciatori.
Continueremo ad essere vigili: siederemo nuovamente al Tavolo verde con spirito di collaborazione ma anche con la fermezza di chi è perfettamente consapevole che il mondo venatorio ha chiuso con le "ritirate strategiche",
Per quanto riguarda il mio comportamento da Presidente Regionale ANLC, sono tre, in verità, le volte che mi sono infuriato: quando si parlò di tre giorni fissi di caccia (e non se ne è più parlato), quando denunciai l'inutilità e il costo della Teleprenotazione (e anche questa, a scanso di sorprese, dovrebbe essere soltanto un triste ricordo) e in questi giorni, con il famigerato art.59. Non c'è due senza tre?? Staremo a vedere.
Alessandro Fulcheris ANLC Toscana