La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge-provvedimento della Regione Veneto di approvazione del Piano faunistico venatorio (articolo 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio).
Le questioni di legittimità sono state sollevate nell’ambito del procedimento al Tar aperto dal Comune di Rivoli Veronese, che ha impugnato con proprio ricorso il piano faunistico a seguito dell’incremento dei soggetti legittimati all’attività venatoria lamentando effetti pregiudizievoli sul piano economico - turistico.
Il Tar ha rimesso il giudizio alla Consulta rilevando come illegittima la modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi facendo ricorso ad un criterio di tipo altimetrico di individuazione dei territori, estraneo alla normativa statale che invece dispone come criterio quello della consistenza sulla presenza di fauna e flora tipica alpina. Inoltre è stata riconosciuta illegittima la scelta della Regione Veneto di approvare il piano faunistico-venatorio con legge. Entrambe queste questioni per la Corte Costituzionale sono infatti fondate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
La Corte ribadisce che in materia di caccia la legge regionale può intervenire su detto profilo della disciplina esclusivamente innalzando il livello della tutela. “L’approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - si legge nella sentenza - , è idonea a comportare una modificazione in peius degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la “procedimentalizzazione” dell’attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo”.
Qui la sentenza
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