Riceviamo e pubblichiamo dalla Cabina di Regia del Mondo Venatorio il seguente comunicato:
Con l’entrata in vigore del Regolamento che vieta l’impiego di munizionamento con piombo nelle zone umide ci troviamo di fronte a uno scenario normativo mutato rispetto alla scorsa stagione venatoria, che se non ben interpretato e normato, potrebbe creare non poche problematiche anche all’attività venatoria ed ai cacciatori nel nostro Paese.
Con l’inizio della stagione di caccia 2023‐24 ormai imminente si pone il problema dell’utilizzo delle munizioni caricate con pallini di piombo, materiale vietato nelle zone umide e a distanza di 100 metri da queste, in base al Regolamento UE 2021/57 del 25 gennaio 2021, in vigore anche nel nostro Paese dallo scorso mese di febbraio.
Le associazioni venatorie riunite nella Cabina di Regia (Federcaccia, Enalcaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Arcicaccia, Italcaccia ed il CNCN Comitato Nazionale Caccia e Natura) ritengono i contenuti di quella normativa comunitaria, così come sono stati formulati, non condivisibili, nonostante molto sia stato ottenuto nella fase che ha preceduto la sua emanazione, per migliorarne le prescrizioni. Fra gli aspetti maggiormente criticabili si segnala in particolare la previsione di sanzioni di natura penale basate su una vera e propria presunzione di colpevolezza in caso di semplice possesso di una cartuccia contenente piombo, in spregio ai principi fondamentali del diritto.
Come ben noto, il fulcro della normativa sta nella definizione di “aree umide”, che il Regolamento stesso non ha chiarito, utilizzando la definizione generale della Convenzione di Ramsar, che include anche le aree allagate “temporaneamente”.
In tale contesto anche la circolare ministeriale n. 72 del 9/02/2023, di cui si apprezzano spirito e finalità, non è stata purtroppo risolutiva e riteniamo lasci ancora troppe incertezze e possibilità interpretative, non cancellando il rischio di esporre il cacciatore alle già ricordate sanzioni penali. La distinzione, infatti, risiede nelle aree “effimere” o “non utilizzabili come habitat dagli uccelli acquatici”, definizioni per nulla chiare in termini di durata della “temporaneità” o dell’importanza per gli uccelli acquatici.
Sia con il precedente esecutivo che con l’attuale, le scriventi Associazioni hanno ripetutamente richiesto e insistito per ottenere migliori e definitive indicazioni sia per i cacciatori che per i competenti organi di vigilanza. Un incontro è stato fissato presso il ministero dell’Ambiente solo per il prossimo 4 settembre, quindi successivo alla data prevista per la preapertura in molte Regioni. Per questa ragione, pur auspicando che al termine del confronto siano recepite le indicazioni del mondo venatorio per modificare in modo chiaro la circolare, soprattutto nell’ottica di scongiurare definitivamente rischi di interpretazioni sia da parte dei cacciatori che degli organi di vigilanza, non possiamo esimerci dal suggerire ai cacciatori un approccio prudente, che eviti in qualsiasi modo la possibilità di contenziosi.
Quindi, a meno che non vengano emanati da parte delle Istituzioni competenti appositi provvedimenti in merito alla corretta, chiara e non variamente interpretabile identificazione di zona umida, invitiamo i cacciatori in via prudenziale ad evitare l’uso e la presenza sulla propria persona di munizionamento tradizionale in piombo in presenza di acqua di origine sorgiva, palustre o di irrigazione.
Quindi suggeriamo:
Considerato che in preapertura la caccia è consentita da appostamento, oppure alla sola quaglia per alcune giornate in forma vagante, di stabilire l’appostamento a distanza superiore a metri 100 da qualsiasi area del terreno contenente acqua, inclusi i canali d’irrigazione, a esclusione di pozzanghere createsi per piogge recenti, oppure vasche di raccolta o condotte idriche in cemento, che non offrono habitat idoneo all’avifauna acquatica.
Nel caso della caccia vagante alla quaglia si consiglia di mantenere una distanza di metri 100 da superfici di acqua stagnante o corrente mentre, se le caratteristiche dei luoghi determinano l’impossibilità di mantenere queste distanze, si consiglia di utilizzare esclusivamente munizioni diverse dal piombo e di non detenere cartucce con piombo con sé. Ricordiamo che per questa forma di caccia i tiri sono ravvicinati e sono disponibili cartucce con pallini in ferro che non richiedono canne gigliate (ovvero il punzone con cui si indicano le canne adatte all’impiego di munizionamento in acciaio), possono essere sparate in fucili normali purché in buone condizioni di funzionamento e manutenzione.
Allo stesso modo, se l’appostamento sarà collocato a meno di 100 metri da superfici umide, inclusi i canali d’irrigazione con acqua presente, si consiglia di non utilizzare e non detenere cartucce con piombo, al fine di evitare possibili contenziosi. Anche per questa situazione vi è la possibilità di utilizzare cartucce con pallini in ferro che non richiedono canne gigliate, oppure materiali diversi.
Attenzione: in caso di dubbi o incertezze sulle munizioni da impiegare o sulla adeguatezza del vostro fucile, parlatene prima con il vostro armiere di fiducia.
La Cabina di Regia continuerà senza risparmio a investire tempo ed energie affinché l’applicazione del Regolamento avvenga senza penalizzazioni e senza incertezze che ledano la serenità dell’esercizio venatorio svolto con passione da tutti i cacciatori italiani.
Componenti della cabina di regia del mondo venatorio:
Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arcicaccia, Italcaccia, CNCN (Comitato Nazionale Caccia Natura).
Vai alla Informativa sul divieto del piombo nelle zone umide
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