Secondo quanto riferisce l'associazione Oipa, la Commissione Ue avrebbe accolto le osservazioni animaliste contro quanto approvato in materia venatoria dalla legge di bilancio n. 197/2022, per la quale era stata avviata una procedura Pilot.
Oipa sarebbe in possesso della lettera inviata dal Ministero per gli Affari europei ai Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura che annuncia la successiva fase e in cui "s'invitano le Amministrazioni a valutare le iniziative più opportune volte a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione".
Contestati i commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge per i presunti contrasti con le Direttive europee Uccelli e Habitat. Si tratta delle norme che hanno disposto per le Regioni la facoltà di provvedere con piani di controllo per la fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (comprese le aree protette).
Se questi fossero realmente i contenuti della lettera della Commissione Ue, c'è sicuramente ampio margine di manovra per il Governo, che potrà difendere la propria posizione giustificando le proprie scelte, fino ad un eventuale aggiustamento nelle parti non bene specificate (quel riferimento generico alla fauna selvatica, per esempio, criticato fin dall'inizio).
Di seguito le norme che sarebbero oggetto della procedura Ue:
447. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
« Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversita', per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivita' di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivita' venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorita' deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente:
« Art. 19-ter. - (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attivita' di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita' venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
5. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».