E' stata pubblicata oggi, 1 febbraio, la sentenza del Tar Sicilia con la quale viene accolto in parte il ricorso sul Calendario Venatorio 2023 - 2024 presentato da Wwf, Legambiente, Enpa, Lndc, Lac. Sono state dichiarate illegittime alcune parti del testo, laddove la Regione non avrebbe portato argomentazioni sufficienti a giustificare le proprie scelte in contrasto con il parere Ispra. Vediamo nel dettaglio le decisioni prese da Tar:
Preapertura della caccia: bocciata la preapertura della caccia per le specie Tortora, Colombaccio, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia in quanto ritenuta contrastante con il principio comunitario di precauzione. Ciò perchè la Regione non ha superato in motivazione le considerazioni dell'Ispra, secondo cui aprire la caccia in Sicilia prima della terza domenica di settembre, "non appare una scelta opportuna perché determina un’estensione della stagione venatoria in una regione dove il controllo del bracconaggio è ancora insufficiente".
Caccia al Coniglio selvatico: La contestazione è stata giudicata inammissibile in quanto il calendario venatorio impugnato non prevedeva una disciplina precettiva, ma solo programmatica.
Chiusura specie migratorie. Legittimo il prelievo della beccaccia fino al 31 gennaio 2024: una scelta adeguatamente motivata dalla Regione portando evidenze scientifiche e valutazioni internazionali. Per i turididi (Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello) e per gli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli), il Tar ribarisce quanto ritenuto in fase cautelare, ossia che appare ragionevole quanto ritenuto dall’ISPRA (chiusura al 10 gennaio per i turdidi e al 20 per acquatici).
Periodo di addestramento dei cani: È stato ritenuto legittimo consentire l'addestramento dei cani nel mese di agosto per una sola settimana, nell'ultima decade del mese.
Cinghiale: Il prelievo del Cinghiale è stato considerato legittimo, in considerazione dell'eccessiva presenza della specie nel territorio regionale e della necessità di contrastare la diffusione della peste suina africana.
Siccità: il Tar ha ritenuto infondati i secondi motivi aggiunti, con i quali è stato impugnato il d.a. n. 1480 del 16 novembre 2023, con cui l’Assessorato ha compiuto una nuova valutazione sulla compatibilità delle previsioni del calendario venatorio con la situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi del luglio 2023.
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