La Giunta Regionale della Regione del Veneto, tramite la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha emesso un riscontro in merito alla richiesta avanzata dall'Associazione Venatoria Italcaccia in data 22 gennaio.
Italcaccia segnalava che alcuni Comprensori Alpini del Veneto, in particolare della provincia di Treviso, non ammettono il pagamento della quota associativa di 60 euro previsto per i cacciatori che praticano la sola caccia alla selvaggina migratoria, violando così la normativa in materia.
Nel documento ufficiale, il Direttore Dott. Pietro Salvadori, accogliendo la richiesta dell'associazione venatoria, ha chiarito l'interpretazione del comma 11 dell’articolo 21 della Legge regionale n. 50/1993 riguardante la Quota Associativa Migratoria. Il comma specifica che i cacciatori devono versare un contributo base ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia, necessario per la partecipazione alla gestione programmata della caccia. Questo contributo, di importo non superiore a euro 60,00, è riducibile fino al 50% per la caccia da appostamento fisso, ed è finalizzato anche alla caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante. Il documento sottolinea che il contributo integrativo sarà richiesto solo nel caso in cui il cacciatore intenda esercitare anche la caccia alla selvaggina stanziale.
|