Il Ministero dell'Agricoltura ha risposto ad una richiesta di chiarimenti avanzata dalla Direzione delle Politiche Agricole di Regione Campania riguardanti la possibilità di abilitare come guardie volontarie di vigilanza venatoria i soci delle Associazioni venatorie non rappresentate nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
Precisando che l'interpretazione delle norme vigenti spetta esclusivamente al potere legislativo (oltre che in sede contenziosa all'autorità giudiziaria), il Ministero fa sapere che si sta valutando la possibilità di un intervento legislativo ad hoc per chiarire e adeguare la Legge n. 157/1992 alle modifiche intervenute nella composizione del Comitato faunistico venatorio.
Nel merito il Ministero ha evidenziato che "il citato art. 27 comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992 sembra riconnettere l'esercizio dell'attività di vigilanza venatoria, più che al dato subiettivo contingente dell'appartenenza ad una Associazione venatoria, a quello obiettivo delpossesso della qualifica di guardia giurata ai sensi dell'art. 133 e dell'art. 138 del TULPS".
La legge, laddove affida la vigilanza venatoria, fra gli altri, “alle guardie volontarie delle Associazioni venatorie ... presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale ...”, secondo la nota ministeriale "può essere ragionevolmente interpretato nel senso che non conta tanto la fattuale e formale presenza di una Associazione, tramite un suo rappresentante, in seno al Comitato, quanto sia sufficiente la qualifica di Associazione venatoria nazionale riconosciuta, che astrattamente, come detto, ai sensi dell’art. 8 della stessa Legge, legittima alla designazione di un proprio delegato nel Comitato".
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