La proposta di legge sul benessere animale presentata dall'On. Michela Vittoria Brambilla (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali) sta terminando il suo corso in Commissione Giustizia e presto potrebbe arrivare ad essere discussa in aula.
Lo sottolinea in un video il Presidente Fidc Massimo Buconi, evidenziando gli sforzi profusi con le forze politiche affinchè si faccia l'opportuno distinguo tra animali da affezione e fauna selvatica ma esprimendo preoccupazione per la velocità "difficilmente vista nei lavori parlamentari", con cui il disegno di legge “Brambilla” sta per approdare in aula (calendarizzato già per il 18 marzo, data che comunque slitterà).
Intanto si apprende dai lavori della Commissione che sono stati approvati gli emendamenti identici a prima firma di Maria Carolina Varchi (FdI) e Francesco Bruzzone (Lega) che hanno soppresso l'articolo 7, ovvero quello che avrebbe abrogato l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, che ha introdotto la non applicabilità delle norme sul maltrattamento animale per i casi previsti da leggi speciali (come è quella in materia di caccia). A seguito di questa approvazione il Presidente della Commissione, Ciro Maschio, ha dichiarato che l'emendamento Bruzzone 1.01, sulla definizione di animale d'affezione, risulta assorbito.
Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ha preannunciato una proposta di riformulazione con riguardo agli emendamenti Bruzzone 1.2 e 1.3 (quelli che dovrebbero introdurre i relativi distinguo tra fauna selvatica e animali d'affezione). Anche il Pd ha presentato un emendamento simile, segno che sulla questione, con l'eccezione del Movimento 5 Stelle, c'è la volontà di arrivare ad un punto di equilibrio.
Qui gli emendamenti Bruzzone:
1.01 "Ai fini della presente legge, per animale di affezione e di compagnia si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale".
1.2. Al comma 1, sostituire le parole: Dei delitti contro gli animali con le seguenti: Dei delitti commessi contro gli animali derivanti da condotte non regolate da Leggi speciali
1.3. Al comma 1, dopo le parole: Dei delitti contro gli animali aggiungere le seguenti: d'affezione e di compagnia
7.2. Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, capoverso «Art. 25-undevicies», dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale.».
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