Come annunciato, è entrata in vigore la nuova ordinanza nazionale del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana firmata il 10 maggio scorso, la quale detta misure applicative rispetto al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali, aggiornando le azioni strategiche dei piani di eradicazione già approvati.
Autoconsumo
La novità più attesa e più richiesta dal mondo venatorio, è la possibilità per le Regioni di autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti anche in zone sottoposte a restrizioni di tipo II e III, previo controllo sanitario e a condizione che l'animale non sia contagiato dalla PSA. L'ordinanza dispone che i cinghiali abbattuti vengano stoccati presso una casa di caccia o un centro di raccolta selvaggina all'interno dell'area di restrizione e vengano manipolati e movimentati solo a seguito dell’acquisizione dell’esito negativo del test di identificazione dell’agente patogeno della PSA.
Le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione I, invece, oltre a poter essere destinate all'autoconsumo, possono essere cedute da parte di cacciatori in piccole quantità direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale o ad un Centro di Lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti.
Elenco bioregolatori
Il provvedimento acquisisce inoltre la disponibilità dei soggetti abilitati all’attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l’autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali. Aggiornate anche le misure di controllo applicabili su tutto il territorio il territorio nazionale e i controlli per i territori nazionali non interessati dalla malattia.
Attività venatoria
Nelle zone di restrizione II e III è vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e la caccia al cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza ad eccezione delle aree individuate come “Distretti Suinicoli", l’attività venatoria può essere svolta con non più di 3 cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. Nelle zone di restrizione I sono consentite le altre forme di caccia, nonché l’utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento.
Controllo carni in commercio
Dati i recenti sequestri su carni non certificate, viene disposto un maggior controllo sulla commercializzazione delle derrate alimentari a carico delle Regioni e delle Autorità competenti locali (ACL). Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza della carne, viene disposto il sequestro e la distruzione, previo campionamento per la ricerca del virus della PSA. I controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, vanno effettuati presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione, nonché presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.
Sanzioni
Ci sono anche sanzioni per chi viene sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato. Resta valila l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 e 500 del Codice penale: interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e diffusione di una malattia delle piante e degli animali.