E' previsto per domani, 21 maggio, l'inizio dell'esame del Decreto legge Agricoltura che conterrà, stando a quanto annunciato, anche le attese modifiche alla legge nazionale sulla caccia (oltre a quella già prevista delle guardie venatorie), ovvero i passaggi sui Calendari Venatori per legge, quelli su valichi montani, richiami vivi, sulle opzioni delle forme di caccia e sulle abilitazioni per la caccia di selezione valide su tutto il territorio nazionale. Il testo del ddl 1138 (D.L. 63/2024 Agricoltura e imprese di interesse strategico) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora sarà esaminato in sede referente dalla Commissione Agricoltura del Senato, che avrà facoltà di emendarlo, come anche nel successivo passaggio alla Camera. Relatori sono i senatori De Carlo e Bergesio. Riportiamo di seguito i contenuti di rilevanza per caccia e fauna, ricordando che la parte delle modifiche alla legge 157 deve essere ancora inserita con successivi emendamenti:
PESTE SUINA AFRICANA
2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all’articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
« Art. 2-bis. – (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). – 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all’articolo 1 del presente decreto, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l’utilizzo di idoneo equipaggiamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l’anno 2024 e di euro 1.250.000 per l’anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell’ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.
Limitatamente all’esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l’attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell’identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 11 del decreto - legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell’esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest’ultimo.
6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all’articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l’applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l’anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari di cui all’articolo 2, comma 9-bis, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all’attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6.
8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d’urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei subcommissari di cui all’articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all’attuazione della pianificazione commissariale. ».
FORESTALE CARABINIERI
« a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell’interno, per i compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la
tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d’armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all’organico. L’incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; »;
c) all’articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
« 2-quater. Il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’ambiente e della sicurezza energetica. »
GUARDIE VENATORIE
Articolo 10.
(Guardie venatorie)
1. All’articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. »
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