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Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura


mercoledì 19 giugno 2024
    
 
La Commissione Agricoltura del Senato nella sua ultima seduta di martedì 18 giugno ha ripreso l'esame del cosiddetto Decreto Agricoltura (Decreto-Legge  15 maggio 2024, n. 63, relativo a disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale).

Il Presidente della Commissione ha comunicato che alla scadenza del termine stabilito, sono stati presentati 6 ordini del giorno e 693 emendamenti, di cui 16 dai relatori. Si è aperta poi la fase di illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati, ma in assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è stato rinviato. Tra gli emendamenti, come annunciato dall'Onorevole Bruzzone negli scorsi giorni, troviamo le attese modifiche alla legge nazionale sulla caccia, 157/92.

La prossima seduta prevede ulteriori discussioni sugli emendamenti presentati, con l'obiettivo di affinare e approvare il testo del decreto-legge.

Di seguito gli Odg e gli emendamenti che riguardano la caccia:
 
G/1138/6/9

Bizzotto, Dreosto, Cantalamessa
(LEGA)


Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138),

     premesso che:

          l'articolo 10 del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, recante "disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale." prevede che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la vigilanza venatoria sia affidata alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata;

          l'Unione nazionale cacciatori zona alpi (UNCZA) ha recentemente promosso un studio denominato "Progetto Stambecco" che raccoglie tutti gli studi promossi negli ultimi anni nel nostro Paese sulla specie stambecco;

          dalle pagine dello studio emerge come lo stambecco sia una specie ormai ampiamente diffusa sull'arco alpino dove sono stati censiti più di 50.000 capi dei quali ben 15.000 sul versante italiano. Numeri che giustificherebbero l'avvio di una gestione anche venatoria della specie;

          a livello europeo, secondo la "direttiva Habitat", lo stambecco, al pari del camoscio alpino, è una "specie di interesse comunitario il cui prelievo nella natura ed il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione" (Allegato V);

          il decreto del Presidente della Repubblica 357/97 che recepisce la suddetta direttiva, inserisce appunto lo stambecco tra le specie di interesse comunitario il cui sfruttamento potrebbe essere oggetto di misure di gestione, tuttavia la legge n.157 del 1992 non lo prevede fra le specie cacciabili e nemmeno fra quelle particolarmente protette;

          gli Stati membri possono adottare misure di sfruttamento purché sempre compatibili con un suo stato di conservazione soddisfacente, attraverso l'introduzione di piani di gestione;

          da tempo lo stambecco è oggetto di prelievo venatorio da parte di altri Stati dell'arco alpino: peraltro lo stesso è cacciato ormai da alcuni anni nella Regione Trentino-Alto Adige, in Provincia di Bolzano;

          l'ISPRA (allora INFS) ancora nel 2004, e poi anche in seguito, aveva prodotto, su richiesta di UNCZA, un parere circostanziato in cui riteneva assolutamente fattibile l'avvio della gestione venatoria di questo bovide;

          ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 il passaggio dello stambecco fra le specie cacciabili potrebbe essere attuato attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'ISPRA;

     impegna il Governo:

          ad attuare provvedimenti affinché lo stambecco venga inserito fra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di provvedere ad una sua corretta e utile gestione venatoria, anche attraverso l'introduzione di piani di gestione.





6.5

Fallucchi
(FDI)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)" sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione degli ungulati fino a tre ore dopo il tramonto, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3), lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.».

6.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe
(PD)

Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti: «0a) all'articolo 2, comma 1,  dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: ", che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

          01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».


10.3

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi
(M5S)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: "nonché" sono aggiunte le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e).

          2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 453, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

          3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

          2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

          3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

          4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.".

          4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

          5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.4

Nave, Sabrina Licheri, Naturale  
(M5S)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Disposizioni per la composizione del Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

          2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 453, è aggiunto il seguente 453-bis. "Le disposizioni di cui al comma 453 non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.".

          3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

          2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

          3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

          4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è rinnovato ogni cinque anni."

          4. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

          5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

10.5

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi 
(M5S, Misto, SI)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

          1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

          "2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

          3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

          4. L'articolo 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso".».

10.6

Nave, Sabrina Licheri, Naturale 
(M5S)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute."».

10.7

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi 
(M5S, Misto, SI)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute".».


10.8

Fazzone
(FI)

Al comma 1, capoverso "b)", aggiungere in fine le seguenti parole:

          «, nonché le Organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 luglio 2016, n.19229 con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

10.9

Nocco, Fallucchi
(FDI)

All'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "posteriormente alla data del 31 agosto" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA".

          2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          «a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;

          3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per tutta la stagione venatoria" sono aggiunte le seguenti: "con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole".

          4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;

          5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».

10.10

Nocco, Fallucchi 
(FDI)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          1-bis) Le concessioni relative alle aziende di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si intendono rinnovate automaticamente se il concessionario non ne comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la rinuncia. Sono fatte salve, comunque, le eccezioni individuate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme in materia di guardie venatorie e aziende faunistico-venatorie»

10.11 (testo 2)

I Relatori 
(FDI)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)

          b) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il" e dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

          c) al comma 3, la parola: "sentito" è sostituita dalle seguenti: "sentiti l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e";

          d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono inserite le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».

10.11

I Relatori - De Carlo e Bergesio (FDI e LEGA)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, le parole: "e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del" sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il";

          b) al comma 2, dopo le parole: "di cui è consentito il prelievo e" sono aggiunte le seguenti: "l'orario giornaliero dell'attività venatoria,";

          c) al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentiti" sono aggiunte le seguenti: "l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale";

          d) al comma 4, dopo le parole: "impugnazione del calendario venatorio," sono aggiunte le seguenti: "le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio e";

          e) al comma 4, infine è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui al comma 1 e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con il precedente calendario venatorio"».

10.12

I Relatori - De Carlo e Bergesio 
(FDI e LEGA)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          "3. Le regioni individuano i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge"».

10.13

Durnwalder, Patton
(Gruppo Per le autonomie)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Gli strumenti di difesa di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere portati anche dagli agenti venatori durante l'esercizio delle loro funzioni.».

10.0.1

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di fauna omeoterma a fenotipo ancestrale)

          1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 3 è premesso il seguente:

          «03. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla fauna omeoterma a fenotipo ancestrale, custodita in regime di detenzione e allevata in cattività da più di una generazione, agli esemplari mutati e alle specie di origine domestica».».

10.0.2

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

          1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990" sono soppresse.».

10.0.3

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

          1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «in via esclusiva in una delle» sono sostituite dalla seguente: «nelle».».

10.0.4

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di forme di esercizio dell'attività venatoria)

          1. Al comma 12-bis dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: «subito dopo l'abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «subito dopo l'avvenuto recupero».».

10.0.5 


Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Nella caccia di selezione agli ungulati è consentito l'uso di dispositivi elettronici da puntamento.».

          .

10.0.6

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1, dell'articolo 14, della legge 11 febbraio del 1992, n. 157, le parole: "di dimensioni subprovinciali" sono soppresse.».

10.0.7

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)            la parola: "selvatica" è sostituita dalla seguente: "omeoterma"

          b)           dopo le parole: "ornamentale ed amatoriale" sono aggiunte le seguenti: "e di richiamo".».

10.0.8

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

   1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 57 sostituire l'articolo 18 con il seguente:

"Art. 18
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

          1. L'esercizio venatorio è disciplinato dalla presente legge. In caso di annullamento o sospensione del calendario venatorio regionale o parti di esso si attua quanto stabilito dal comma 1-ter. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

          a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

          b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

          c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

          d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

          e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus).

          1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

          a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

          b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

          1-ter. Nei casi di annullamento o sospensione dei calendari venatori regionali o parti di esso in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti amministrativi da parte della Regioni, l'esercizio venatorio si svolge in base al comma 1, lett. a) b) c) d) e), nel rispetto di un limite di carniere giornaliero prudenziale della fauna selvatica stanziale pari a un capo e un limite di carniere giornaliero prudenziale relativo alla fauna selvatica migratoria ridotto del 20 per cento rispetto a quanto stabilito per ogni singola specie nell'annata venatoria precedente. In attuazione di quanto previsto al comma 5 e al comma 7 l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia è quello previsto nell'annata venatoria precedente.

          2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3, al solo fine di indicare per ciascuna specie cacciabile il numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Il calendario venatorio, di durata quinquennale in correlazione alla durata del Piano Faunistico Venatorio, consente alle regioni di modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la seconda decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo acquisiscono il parere consultivo espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

          3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale e il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

          4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

          5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore.

          6. Le regioni tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo non oltre due giornate aggiuntive per la caccia da appostamento.

          7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia agli anatidi e ai turdidi è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto nella sola forma da appostamento.

          8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.».

10.0.9

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di validità delle abilitazioni)

          1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

          "7-bis. Le abilitazioni rilasciate dagli enti competenti per le specifiche forme di prelievo degli ungulati appartenenti a specie cacciabili hanno validità in tutto il territorio nazionale".».

10.0.10

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. All'articolo 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera i) dopo le parole "o da natanti" aggiungere le seguenti "a motore"».

10.0.11

Fallucchi 
(FDI)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)

          1. All'articolo 21 comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera t) dopo la parola: " selvatica" la parola: "morta" è soppressa;

          b) alla lettera bb) dopo la parola: "vivi" le parole: "e morti nonché le loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili" sono soppresse;

          c) alla lettera cc) dopo la parola: "europea", le parole: "anche se importati dall'estero" sono soppresse.».

10.0.12

Dreosto 
(LEGA)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.».

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56 commenti finora...

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

@Cannas, sara' buona carta ignienica per te che cacci sulla spiaggia. Ti sfugge che l' Italia e' massimamente montuosa. L' ememndamento sui valichi montani e' necessario. Non hai proprio idea della differenza che fa per parecchia gente.

da Flagg 21/06/2024 18.28

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Perché il calendario venatorio non sarà fatto con legge regionale come promesso da Bruzzone? Resta un atto amministrativo impugnabile al Tar, e quindi non e cambiato il fatto che dobbiamo aspettare il TAR di turno che ci dirà se come e dove andare a caccia. A che e servita sta riforma se no si tocca questo che e il punto fondamentale in cui speravamo?

da Vince 21/06/2024 12.21

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Campus, non ti è chiaro, quegli emendamenti non servono a nulla, se non farci dei rotoli di carta da appendere al bagno. Non è difficile, non ci risolvono nulla, ma nulla.

da ALE. Cannas 20/06/2024 18.34

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

X gli illusi? Ma!!! direi x i cretini, aguzzini, associali, egoisti spero proprio che venga quel tempo in cui nel loro comuni noi si possono curare non trovano lavore e su quelli confinanti li prendono a calci nel cul@

da W la secessione 20/06/2024 15.21

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Un vi ci vogliono nel comune confinante con quello di residenza, volete andare in altre regioni…fate ridere, voi e chi vi illude…

da X gli illusi 20/06/2024 14.53

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Non vorrei sbagliare ma inizialmente si parlava anche di libertà su tutto il territorio nazionale solo x migratoria.che fine ha fatto tale proposta?.non vedo x quale motivo dobbiamo pagare il versamento governativo quando di fatto {se non paghi altri soldi) non ti puoi muovere dal tuo atc. Maledetto chi ha contribuito alla 157a suo tempo.

da Il tordo 20/06/2024 14.41

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Grazie Bruzzone finalmente uno spiraglio di luce.

da Cacciatore 61 20/06/2024 14.04

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

C'è un emergenza cinghiali è non si amplia il periodo di Caccia......... Solito contentino alle squadre che possono così andare a fare al mattino le battute alla lepre in 25 e al pomeriggio la caccia a rastello ai fagiani........ Ma andate a correre bendati in autostrada

da Ligure furioso 20/06/2024 11.51

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

IN UN EMENDAMENTO DREOSTO CHIEDE DI INSERIRE SPECIE PROTETTE DALLA CONVENZIONE DI BONN COME PITTIMA REALE TACCOLA E CORVO. IMPOSSIBILE CHE SIA APPROVATO PENA ISTANTANEA PROCEDURA DI INFRAZIONE

da A che gioco stanno giocando? 20/06/2024 10.18

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Per agevolare la lettura degli emendamenti, abbiamo aggiunto il partito di appartenenza di ogni proposta accanto al nome del proponente.

da Redazione BigHunter.it 20/06/2024 10.10

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Alessandro Cannas mai mi sognerei una competizione sulle leggi della caccia, ne uscirei con le ossa rotte. Capisco anche la posizione politica dell’arci che cozza più politicamente che obbiettivamente con questi emendamenti . Lasciami dire però che i proponenti di questi emendamenti a nostro favore non sono ne deficienti ne sprovveduti quindi affermare che “sta robetta non ci aiuta,è marginale” la trovo riduttivo, fuori luogo e offensivo verso i proponenti. E'facile provocare,contestare quando non si lavora molto più difficile metterci le mani e la faccia.

da Alfredo Campus 20/06/2024 10.04

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Egregio on.Bruzzone, credo che le priorità siano due da modificare a questa legge punitiva della 157/ 92 . La prima è ca.ncellare la denominazione degli atc da sub provinciali in provinciali, sarebbe una vittoria x i cacciatori italiani, avere la libertà di muoversi all'interno della propria provincia. L'altra è che le associazioni ambientaliste e animaliste nn devono usufruire dei nostri soldi che paghiamo allo stato centrale e regionale, le loro attività devono pagare le loro stessi. Poi può fare tutte quelle cose che siano possibili tanto a livello regionale se si mettono in funzione gli osservatori scientifici regionali saranno istituzioni che regolamenteranno le dovute richieste delle associazioni venatorie.

da Diego lo cascio 20/06/2024 9.44

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

A voi cacciatori meridionali anziché votare i 5 stelle per me elemosine che vi promettono, fate come noi cacciatori settentrionali e votate per un cacciatore del Sud che si interessi ai vostri problemi. Siete sempre a lamentarvi, che palle!

da X questo qua sotto 20/06/2024 9.43

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

30 anni di animalari e sinistri e pensate che chi è ora al Governo ripulisce dalla zozzeria in un baleno? Gli iter parlamentari sono cosa seria e lunga quindi pregherei tutti i piagnoni di aspettare e rispettare i tempi necessari, solo a rimuovere o per fortuna in pensione tutti gli impiegati animalisti e di parte messi nei ministeri dal pecoraro e costa serve tempo e astuzia

da tempo al tempo 20/06/2024 9.42

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Prego.mo On Bruzzone, vi è un piccolo problema;a noi cacciatori meridionali, dello stambecco non ci importa un bel niente. I 18 punti di modifica,che tanto aveva sbandierato, che fine hanno fatto? Li ha fatti diventare solo tre; e guarda caso, due di essi a salvaguardia dei cacciatori della sua Regione.evidentemente, abbiamo sbagliato noi del Sud a darvi i nostri voti

da Gaspare 20/06/2024 9.01

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Come spiegato nella notizia, quelli qui sopra sono gli emendamenti presentati in Commissione Agricoltura del Senato da tutte le forze politiche, quindi ovviamente ci sono anche alcuni che mirano ad imporre maggiori restrizioni (c'è da evidenziare che sicuramente avranno una minore attenzione da parte della maggioranza). In cima ad ogni emendamento c'è il numero e il proponente. Il fatto che siano stati presentati non vuol dire che siano approvati. Come è stato evidenziato nella notizia, la prossima seduta prevede ulteriori discussioni sugli emendamenti presentati, con l'obiettivo di affinare e approvare il testo del decreto-legge.

da Redazione BigHunter.it 20/06/2024 8.12

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

@Cannas, la 157 vieta la caccia su TUTTI i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Punto e basta. Invece nella modifica si propone che la Regione individui quali siano i valichi interessati e li vi istituiscano delle ZPS. Quindi, il divieto sparisce per i valichi non interessati in maniera inequivocabile e nella ZPS la caccia non e' vietata ma soggetta a scrutinio, variabile in base allo stato di conservazione GENERALE. C'e' una bella differenza, mi sembra, dato che l' attuale 157 e' la legge che si applica. La 147 eu dice solo di istituire le ZPS et similia dove necessario. La ZPS e' una zona di protezione ambinetale, per preservare l' habitat e, di conseguenza, le specie. Non e' una zona di divieto di caccia. In teoria la direttiva 147 doveva essere recepita con la 157, ma di fatto la 157 e' molto piu' restrittiva imponendo semplicemente un divieto senza condizioni e senza eccezioni.

da Flagg 20/06/2024 7.01

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Grande lega, Grande bruzzone!!!

da [email protected] 19/06/2024 22.03

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Ma secondo il mio modesto avviso anche se venissero approvati gli emendamenti secondo quelli Bruzzone e Fidc noi andremo a caccia pari pari a come vanno gli altri in Europa ? Tutto da ridere.

da Giacomo 19/06/2024 21.38

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

E' giusto che alla nostra passione venga messa la parola fine. Non meritiamo altro. Mi spiace immensamente per tutti quelli come Bruzzone che ancora si illudono di poter aiutare gente come noi. A mio modesto parere penso non valga neanche più la pena commentare. Quindi adios a todos. Gabriele Finale Ligure.

da Ultimo mio commento 19/06/2024 21.28

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Se fra gli emendamenti ve ne sono in contrasto con le normative europee è evidente che non saranno dichiarati ammissibili pena procedura di infrazione.

da FRA 21 GIORNI TUTTO SARÀ SVELATO 19/06/2024 20.40

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Chi si lamenta di questo decreto è di sicuro un animalaro o 5 stalle o nostalgico di sinistra. Bravissimo questo governo che finalmente ci sta restituendo un po di dignità.. anche si si ottiene la metà di quanto letto è sicuramente 100 volte di più che se c'era quell'accozzaglia di governo precedente. Mettetevi l'anima in pace la caccia non chiude anzi si rilancia. Ormai animalati e ambientaroli vari non contate più un @@@@@ vi aspetta il secchio dell'indifferenziata(casa vostra).

da P.G. 19/06/2024 20.07

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Ancora insisti, abbiano già quello che propongono, i valichi e le rotte di migrazione, forse ti sfugge la 147 Eu art 7 ed altro, non entrare nel merito con me. Ne so più di te, sta robetta non ci aiuta.

da Alessandro Cannas. 19/06/2024 19.37

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Piu' chiarezza redazione, please.

da Bagnolesi Giovanni Roberto 19/06/2024 18.18

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Una marea di chiacchiere e di stronzate!!!! Tutti uguali, dx sin tutti tremendamente uguali!!

da Gianni 19/06/2024 17.51

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Alessandro. C quindi tutte le altre specie non ti interessano?anche tu sei un guardone del dito che indica a luna? Se passa hanno accontentato anche Mariolino che cerca le Pavoncelle. Questo sotto sempre se passa che ti fa schifo? Leggete e pregate che passino gli emendamenti a nostro favore e non rompete i coyotes con la lagna da bambini viziati che siete grandicelli . ART 21 COMMA 3. ATTUALE La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. DOPO 1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.».

da x Alessandro. 19/06/2024 17.32

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

X sta zitto.. Lo sai che la pittima reale taccola e corvo son protetti dalla convenzione di Bonn? Che meraviglia che sei, sta roba non ci serve ad un fico secco.. Fenomeno!!!

da Alessandro. C 19/06/2024 17.17

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

INFORMO I LETTORI DEL BLOG CHE AD OGGI NESSUN EMENDAMENTO È STATO ANCORA ACCOLTO E TANTO MENO APPROVATO. NE’ QUELLI DEGLI ANIMALARI NE’ QUELLE DEI FAVOREVOLI ALLA CACCIA. TUTTO SARÀ SVELATO ENTRO 21 GIORNI. POI O AVRANNO MANTENUTO GLI IMPEGNI O QUALCUNO DOVRÀ ANDARE A NASCONDERSI

da Manca poco. Aspettiamo. 19/06/2024 17.12

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

DEOSTRO Dreosto Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)    1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 57 sostituire l'articolo 18 con il seguente: "Art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)  b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); Madonnina c’è una ignoranza un analfabetismo funzionale nella nostra categoria da far paura. Questo emendamento e di DEOSTRO un parlamentare che è stato sempre al nostro fianco.

da Stai zitto ignorante x questo sotto e altri come lui 19/06/2024 16.49

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Tutto come prima, ne' preapertura, ne' chiusura 28 febbraio come tutti gli altri Paesi europei, solo promesse e buchi nell'acqua. La CACCIA non ha sponsor, interessa solo agli "ambientalisti " per poltrone e soldi. Caro Bruzzone sei un'altra delusione.

da Sergio 19/06/2024 16.43

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Ma perché diavolo non leggete e vi informate. Il punto dove si dichiara il parere Ispra vincolante è un emendamento presentato da esponenti di Verdi sinistra?

da . 19/06/2024 16.05

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

X A.Rigon, tranquillo sarà tutti chiarito due mesi prima delle prossime elezioni, una vergogna

da Maestrale 19/06/2024 15.56

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Quello che mi sembra molto male è che il parere ispra e vincolante mentre prima non lo era , per me un presa in giro

da Alberto Rigon 19/06/2024 15.53

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Viene il mal di testa dopo aver letto le prime due righe. E questa e' la dimostrazione del perche' in Italia NON si riesce ad andare avanti. Comma, virgole, paragrafo...un giungla da cui non si esce vivi. Aspettiamo il solito video di Bruzzone che, come al solito, spiega le cose in maniera chiara e concisa.

da Flagg 19/06/2024 15.38

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Realista e cacciatore,non capisco cosa vuoi dire,spiegati meglio..

da Da già sai 19/06/2024 15.33

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

in Spagna e Francia per andare a caccia devi chiedere il permesso al proprietario del terreno! Ma probabilmente qualcuno mira a questo ...........

da per Valter 19/06/2024 15.00

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Per tutti quelli che si lamentano:alle prossime elezioni votate in massa il PD e quelli del REDDITO!! Sono super certo che le cose miglioreranno alla grande. Sicuramente con la Slayn e Conte andremo a caccia 14 mesi all'anno. AUGURONI.

da Gabriele Finale Ligure 19/06/2024 14.42

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Scusate,ma non possiamo andare a caccia come in Grecia , Francia,Spagna,ecc ecc. Mi sembra che anche loro facciano parte dell' Europa....

da Valter 19/06/2024 14.36

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Ecco a voi, nei commenti qua sotto, GLI INCONTENTABILI, ovvero comunisti infiltrati che provano a seminare zizzania o gente che vive negli anni 60, fuori dal tempo e dalla realtà.

da Realista e cacciatore 19/06/2024 13.49

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Non riesco a trovare la caccia alla migratoria è consentita per un totale di 30 giorni su tutto il territorio Nazionale e la chiusura della stagione venatoria nella terza decade del mese di Febbraio....

da Da già sai 19/06/2024 13.24

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Bene, se interpetro bene in caso di ricorso si va' avanti col calendario fino a sentenza.

da Mario 2 19/06/2024 12.44

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Non riesco a trovare il punto in cui vengono abolite le giornate di silenzio venatorio e dove i calendari vengono approvati per legge. Qualcuno sa indicarmeli?

da Fausto 19/06/2024 12.30

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Bene, andate avanti, ma è il minimo. Ed i richiami?

da Massimo 19/06/2024 12.28

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Mah, alla fine ,come sempre, la montagna partorirà un topolino....se tutto va bene.56

da Carlo 19/06/2024 11.56

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Speriamo rimettano anche la pavoncella!

da Marietto 19/06/2024 11.43

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Se approvati ci sono emandamenti moltooooo interessanti.

da Metteteli a confronto 19/06/2024 11.42

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Scusate se chiedo:ma il prolungamento alla specie migratoria nel mese di febbraio? C'è qualcosa o tutto come prima? Grazie

da Tordaiolo 75 19/06/2024 11.31

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Ilerlo va cacciato tutto Gennaio ,come in Grecia Francia ecc.non è vero che va il amore.

da John hunter 19/06/2024 10.54

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Speriamo sia così. Andrebbe fatta saltare in aria invece di dargli più potere.

da Paolo 19/06/2024 10.50

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Per G.g.: l'elenco sopra è un riassunto di tutti gli emendamenti presentati, quello che tu citi è un emendamento presentato da politici che fanno parte dei Verdi sinistra. Normale che cerchino di mettere tutto in mano agli amici dell'Ispra

da . 19/06/2024 10.29

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Scusate ma questa dicitura: previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.". Non peggiora tutto dando potere a quegli incapaci di ispra?

da G.g. 19/06/2024 10.17

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Quindi con la modifica dell’ 19 non saranno piu’ previsti i cacciatori abilitati e formati al contenimenti di specie “ problematiche” .come in trentino. Aspettiamo l’esito dell’autonomia

da Vito Canevese 19/06/2024 10.15

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

ma non potevate inserire anche lo storno come avete fatto con la taccola?

da sa63 19/06/2024 10.11

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Ora vediamo se questo Governo è a favore della caccia. ??????

da Cacciatore delle alpi. 19/06/2024 10.06

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Non ci serve a nulla questa modifica, e marginale.

da A. C. 19/06/2024 9.15

Re:Presentati gli emendamenti sulla caccia al Decreto Agricoltura

Presto scopriremo se abbiamo amici veri o falsi.

da Dario 19/06/2024 9.06