La Regione Toscana, in data 29 luglio ha approvato il Calendario Venatorio 2024 - 2025. Di seguito le date pubblicate nel testo:
dal 15 settembre al 30 dicembre 2024: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle Aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2025, in presenza di specifici piani di prelievo;
dal 15 settembre al 30 novembre 2024: starna e pernice rossa. (Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2024 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025 in presenza di specifici piani di prelievo);
dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024 allodola;
dal 15 settembre al 8 dicembre 2024 lepre comune;
dal 15 settembre al 31 ottobre 2024 combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito sino al 31 dicembre 2024 ;
dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2025 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
dal 2 novembre 2024 al 30 gennaio 2025 moretta;
dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
la caccia alla volpe a partire dal 9 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento. Nelle Aziende Faunistico Venatorie i cacciatori sono individuati dal titolare dell’istituto;
la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2025 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o, con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.5) e nelle Aziende Faunistico Venatorie;
la caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all’interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.
CACCIA AL CINGHIALE
il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto dell’arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall’art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. Nel mese di ottobre 2024 sarà cura degli ATC, in collaborazione con i distretti di gestione, attuare una ordinata organizzazione del prelievo venatorio del cinghiale in braccata, al fine di garantire lo svolgimento delle altre forme di caccia;
nelle aree vocate di cui all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994 poste in territorio a caccia programmata la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo, gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;
il prelievo selettivo nelle aree non vocate e vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l’anno nei tempi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 623 del 27/05/2024 e successive integrazioni.
Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate.
Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a 100 metri di distanza dal confine dell’area vocata.
Per quanto riguarda l’art. 6 comma 2 bis e comma 3 bis del DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024, si ritiene opportuno che le attività relative alla caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185″, debbano essere attuate a partire dalla terza domenica di agosto (18.08.2024). Ciò per dare modo ai titolari delle Unità di gestione, con particolare riferimento agli ATC, di riorganizzare i sistemi di teleprenotazione e di modificare i propri disciplinari, con l’eccezione del territorio del Comprensorio “Massa 13”, dove tali attività sono immediatamente eseguibili;
nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025, a tutti i cacciatori iscritti all’ATC. Nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie, poste sia in area non vocata che vocata, nei territori fuori dai recinti, l’attività in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025;
la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata è consentita in selezione, in forma singola e in girata. E’ consentita inoltre all’interno delle aree boscate, cespugliate o con densa copertura vegetale, la tecnica della braccata dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Nei recinti posti all’interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita attività venatoria per la forma singola, la girata e la braccata all’interno del periodo dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;
la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristico-Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola e in girata. E’ consentita inoltre in braccata 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025. Nei recinti posti all’interno della Aziende Faunistico Venatorie è consentita l’attività venatoria per la forma singola, la girata e la braccata all’interno del periodo dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025; può essere comunque svolto il prelievo selettivo al cinghiale nei tempi previsti per il territorio esterno;
ai sensi di quanto previsto all’art. 74, comma 4 del DPGR 36/R/2022, il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate, nel territorio a caccia programmata, è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto nei limiti quantitativi stabiliti nel piano annuale di prelievo relativo al distretto, approvati dalla Giunta regionale; ai sensi di quanto previsto all’art. 68, comma 4 del DPGR 36/R/2022 nella caccia in forma singola il numero dei partecipanti non può essere superiore a tre.
LIMITI AL CARNIERE
allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori titolari di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
moretta, 10 capi per cacciatore;
beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno. Fermi restando i limiti massimi stagionali, dal 1 gennaio al 30 gennaio 2025 il prelievo massimo autorizzato è comunque fissato in 6 capi complessivi per cacciatore;
combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
starna, 5 capi per cacciatore;
moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di due al giorno. E’ obbligatorio per chi effettua il prelievo del moriglione l’utilizzo della App TosCACCIA. Il massimo contingente abbattibile sul territorio regionale è 420 capi;
tordo sassello: 200 capi per cacciatore
cesena: 150 capi per cacciatore.