Il Tar dell'Umbria ha respinto in toto il ricorso presentato da Lipu, Wwf, Lav, Enpa, Lndc contro il calendario venatorio 2024 - 2025 (ad eccezione della parte riguardante la tortora, per cui viene dichiarata l'improcedibilità, essendo già chiuso il periodo di cacciabilità). Il ricorso contestava la decisione dell’amministrazione regionale di discostarsi dal parere dell'Ispra riguardo le date di chiusura per la caccia a diverse specie di avifauna migratoria al 30 gennaio (turdidi, beccaccia e acquatici).
Secondo i giudici la Regione Umbria ha agito in modo legittimo, avendo basato la propria decisione su dati scientifici più aggiornati rispetto a quelli utilizzati dall’ISPRA, evidenziando ciò che che gli animalisti proprio non vogliono accettare, ovvero che il parere dell’Istituto è obbligatorio ma non vincolante, e che le norme in vigore consentono alle Regioni di discostarsene a condizione che forniscano adeguate motivazioni. Nel caso specifico, la Regione ha supportato la propria decisione con studi recenti e aggiornati, giustificando così la propria scelta di chiudere la caccia per determinate specie alla fine di gennaio.
La sentenza ha evidenziato che le associazioni ricorrenti non hanno contestato specificamente le argomentazioni scientifiche portate dalla Regione. In particolare, i giudici hanno sottolineato come la Regione abbia utilizzato pubblicazioni e dati più recenti rispetto a quelli citati nei Key Concepts europei del 2021, sui quali si basava il parere Ispra.
La decisione rappresenta un punto fermo nella gestione dell’attività venatoria, ribadendo l’autonomia regionale nell’elaborazione dei calendari venatori, purché basata su evidenze scientifiche solide e aggiornate.