AB Agrivenatoria Biodiversitalia come annunciato negli scorsi giorni ha dato incarico ai suoi legali di costituirsi ad opponendum davanti ai Tar a difesa dei calendari venatori (in Lombardia ed altre regioni), in particolare per quanto concerne i riferimenti l’art. 9 della Costituzione. La sentenza del TAR della Lombardia, scrive AB in una nota, "ha confermato in toto le considerazioni avanzate nella nostra memoria".
"Questa sentenza rappresenta un grande successo e un ottimo precedente: il TAR Milano - scrive AB - ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sull’attività venatoria sollevata dalle associazioni animaliste e ha confermato quanto emerso dal convegno svolto a Roma nel luglio scorso, dove sull'argomento si erano espressi autorevoli costituzionalisti per affermare la necessità di un corretto bilanciamento degli interessi da parte del legislatore nell’attuazione del dettato dell’art. 9 della costituzione". Le associaioni ricorrenti sostenevano la tesi per cui l’intero calendario venatorio andasse considerato illegittimo, ritenendo la caccia non più compatibile con il dettato costituzionale, alla luce di una lettura distorta delle modifiche all’art. 9.
"Di particolare rilevanza - scrive AB - è senza dubbio quanto chiarito nel passaggio contenuto nel dispositivo della sentenza che riportiamo di seguito:
Viene chiesto al Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme di legge statali (articoli 1, commi 2 e 3 e 18 della legge n. 157 del 1992) e regionali (articolo 40 della legge regionale - LR n. 26 del 1993 e intera LR n. 17 del 2004) sulla caccia, per l’asserito contrasto delle medesime con l’art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».