Il TAR della Calabria ha accolto in parte il ricorso animalista di Wwf Italia, Lipu, e ENPA contro il Calendario Venatorio 2024 - 2025, disponendo l'anticipo della chiusura della caccia per le specie Tordo bottaccio, il Tordo sassello e la Cesena, al 9 gennaio anzichè al 30 gennaio come stabilito dalla Giunta regionale.
Il Tar ha dunque disposto che la Regione si uniformi al parere dell'Ispra e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN), che avevano raccomandato di anticipare la chiusura, evidenziando che la Regione non aveva fornito prove sufficienti per giustificare il posticipo della chiusura della caccia oltre la data raccomandata da ISPRA e dal Key Concepts Document, documento guida della Commissione Europea per la protezione delle specie migratorie.
In particolare, il Collegio nella sua decisione ha invocato il principio di precauzione, in assenza di dati certi che possano giustificare il diverso trattamento delle specie in Calabria. Il ricorso, presentato dalle associazioni ambientaliste, è stato dichiarato parzialmente improcedibile per la parte riguardante la Tortora, in quanto la decisione su questa specie aveva già perso efficacia per effetto di un decreto cautelare del TAR che aveva sospeso l'apertura della caccia a partire dal 1° settembre.
Il Tribunale ha inoltre condannato la Regione Calabria e le associazioni intervenute alla rifusione delle spese legali in favore delle associazioni ricorrenti, per un importo complessivo di 2.000 euro, oltre alle spese vive e accessori.