Una nuova sentenza del Tar della Calabria affronta l'annosa questione delle nomine dei rappresentanti nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, nello specifico gli Atc RC1 e RC2 della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
La legge regionale n. 9/1996 prevede che in ogni comitato di gestione degli ATC siano presenti sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute. A fronte della richiesta della Città Metropolitana di nominare rappresentanti per questi posti, diverse associazioni hanno presentato candidature individuali per un solo rappresentante ciascuna, ad eccezione della Federcaccia, che, forte della maggioranza degli iscritti, ha chiesto quattro rappresentanti.
Applicando la norma, la Città Metropolitana aveva assegnato a Federcaccia quattro dei sei seggi disponibili. La decisione ha visto la strenua opposizione di Anuu Migratoristi e Arci Caccia Calabria, che si sono costituite al Tar, invocando il principio del pluralismo rappresentativo. Dopo varie vicissitudini, la sentenza definitiva è stata pubblicata ad ottobre 2024, con l'accogliemento del ricorso e l'affermazione da parte dei giudici che il criterio della "rappresentatività" va inteso in modo inclusivo per garantire la partecipazione delle associazioni "minori".
In altre parole, l'amministrazione non può assegnare i seggi solo sulla base del numero di iscritti, ma deve garantire che anche le associazioni con meno iscritti abbiano voce nei comitati di gestione.
Il Tar in sostanza ha ordinato alla Città Metropolitana di riesaminare le nomine, coinvolgendo tutte le associazioni interessate e garantendo una rappresentanza più equa, che rispetti il principio del pluralismo.