Il recente comunicato della Commissione Ue con il quale si prende atto dell'invio di un parere motivato all'Italia per non avere ancora ottemperato ad adeguarsi alle norme Ue sul fronte caccia, ha suscitato il solito vespaio di polemiche da parte del mondo ambientalista, che dà il nostro Paese già sulla strada della condanna certa.
Così non è. Con l’entrata in vigore il 15 novembre 2024 (la lettera dell'Ue è del 14 novembre) delle modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Legge “Salva Infrazioni”, l’Italia ha adottato alcune modifiche per l'adeguamento agli obblighi comunitari sull’uso del piombo nelle munizioni nelle zone umide. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre, dovrebbero sanare la situazione riguardo all'adeguamento del Regolamento REACH, chiarendo i casi in cui il divieto non è applicabile. Vengono inoltre modificati gli importi delle sanzioni, più alti rispetto al precedente testo, ma anche le zone in cui la normativa di divieto non sarà applicata.
Le modifiche inoltre stabiliscono l'obbligo di identificare con precisione le zone umide in cui il divieto si applica in capo al Ministero dell’Ambiente e al Ministero dell’Agricoltura, con il supporto tecnico dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Le zone umide dovranno essere state identificate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge su base cartografica, in collaborazione con le regioni e le province autonome. Le aree saranno contrassegnate da apposite tabelle e delineate in modo chiaro, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme del divieto.