Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da LAV, ENPA, WWF e LIPU contro la circolare n. 1 del 7 marzo 2023 emanata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
La circolare forniva indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in tema di gestione della fauna selvatica, in particolare sugli articoli 19 e 19-ter della legge quadro 157/1992. Il ricorso delle associazioni animaliste contestava la circolare, ritenendola lesiva degli interessi di tutela ambientale e della fauna selvatica. Secondo i ricorrenti, la circolare avrebbe indebitamente ampliato l’attività di contenimento degli ungulati, in particolare dei cinghiali, anche in aree protette e urbane, prefigurando interventi lesivi per la biodiversità e l’ambiente. Il TAR ha respinto le argomentazioni delle associazioni, ritenendo la circolare un mero atto interpretativo, privo di portata normativa e di effetti lesivi immediati.
La sentenza ha ribadito che le circolari amministrative, di natura interna e non prescrittiva, non possono essere impugnate autonomamente a meno che non producano un’effettiva lesione diretta ai diritti di soggetti terzi, circostanza non riscontrata in questo caso. Il tribunale ha inoltre rigettato le accuse di incompetenza sollevate dalle associazioni, confermando che il MASAF, con il supporto tecnico dell’ISPRA, ha agito entro i limiti delle proprie competenze nella gestione delle problematiche legate alla fauna selvatica e alla diffusione della Peste Suina Africana (PSA).
Pur dichiarando il ricorso inammissibile, il TAR ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, riconoscendo la complessità delle questioni trattate. La decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le circolari amministrative non possono essere oggetto di impugnazione autonoma, a meno che non abbiano una chiara incidenza sulla sfera giuridica dei terzi.