Una nota della Regione Marche di una settimana fa, ha informato della chiusura deliberata dalla Giunta regionale per la caccia alla Beccaccia al 30 dicembre 2024 oltre che per il tordo Bottaccio, tordo Sassello e Cesena al 9 gennaio 2025.
"Tale delibera - scrive la Regione - sopraggiunge in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Marche con sentenza di merito sul Calendario Venatorio regionale 2024/2025, sentenza peraltro confermata dal recente decreto cautelare del Consiglio di Stato".
La Regione inoltre sottolinea che "è stato richiesto dalla Giunta regionale l’espressione di un parere dell’avvocatura della Regione Marche, riguardo all’applicabilità della nuova normativa conseguente alla manovra di bilancio 2025 sulla modifica dell’art.18 della legge 157/92 sui Calendari Venatori regionali" e che "tale normativa non è applicabile al caso della Regione Marche e più propriamente al Calendario Venatorio regionale 2024/2025 essendo stata già precedentemente pronunciata sentenza di merito".
Una posizione già ampiamente contestata. Anlc Marche in un comunicato osserva come "la lettera della Legge è chiara nel disciplinare l’ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al novellato art. 18: i Calendari previgenti tornano in vigore “Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito”. Il concetto di “definizione del merito” è strettamente connesso alla definitività della relativa sentenza del TAR, che appunto deve essere “definitiva”, ossia inoppugnabile e idonea a fare stato tra le parti. Notoriamente, infatti, una sentenza oggetto di impugnazione non è idonea a fare stato tra le parti, e non può considerarsi – in alcun modo – definitiva in tutte le parti che sono state sottoposte ad impugnazione".