Con sentenza del 7 gennaio, il Tar della Sicilia ha respinto definitivamente il ricorso delle associazioni animaliste e ambientaliste, dichiarandolo in parte improcedibile, e respingendo la restante parte.
Il Collegio, - evidenzia in una nota Federcaccia Sicilia - con le motivazioni poste a supporto della summenzionata Sentenza, ha ribadito il principio secondo cui il Parere reso dall’ISPRA è “obbligatorio ma non vincolante”, precisando che “le determinazioni assunte difformemente dal parere ISPRA, pertanto, potranno ritenersi legittime qualora siano supportate da studi scientifici dal valore obiettivo”.
In merito a tale specifica circostanza, Fidc Sicilia pone in evidenza il ruolo dell’Ufficio Studi e Ricerche Faunistico e Agro-ambientali di Federcaccia, che grazie ad un Team di esperti ha fornito agli Uffici regionali un determinate supporto tecnico per controbattere alle argomentazioni oramai “obsolete” con le quali si pretende di contrastare l’attività venatoria.
Ora ci si augura che questa sentenza permetta un regolare svolgimento delle successive annate venatorie, anche alla luce delle novità legislative.