Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso dell’associazione Earth contro il calendario venatorio 2024 - 2025, annullando le disposizioni che autorizzavano la caccia alla starna fino al 30 dicembre 2024 e fissavano al 30 gennaio 2025 la chiusura della caccia al germano reale.
Il TAR ha dichiarato illegittima l’autorizzazione alla caccia della starna in difformità del parere Ispra, sottolineando l’assenza di popolazioni naturali autosufficienti nel territorio veneto. Il tribunale ha giudicato insufficiente e stereotipata la motivazione della Regione Veneto, che si era limitata a contestare le indicazioni dell’ISPRA senza fornire dati scientifici o studi specifici sullo stato della starna nella regione. Secondo il TAR, in assenza di certezze scientifiche, la Regione avrebbe dovuto applicare il principio di precauzione per tutelare la fauna selvatica.
Per quanto riguarda il germano reale, il TAR ha annullato la decisione di fissare al 30 gennaio 2025 la chiusura della caccia, in contrasto con il parere dell’ISPRA che raccomandava di limitare l’attività al 20 gennaio 2025. Il tribunale ha rilevato che la caccia prolungata avrebbe consentito il prelievo durante il periodo di migrazione prenuziale, violando il principio di precauzione e le direttive europee sulla protezione dell’avifauna migratoria.
Secondo Ispra la possibilità di esercitare il prelievo venatorio è subordinata alle consistenze accertate e dovrebbe essere vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di automantenersi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.