Nel rigettare l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da Lipu e Wwf con la quale si chiedeva la sospensione urgente del provedimento della Regione che ha riaperto la caccia ai turdidi, il Tar della Calabria ha chiarito che la normativa richiamata dal provvedimento regionale, nella parte in cui prevede la riattivazione dei limiti di prelievo e degli orari, non può applicarsi perchè presuppone la presenza di una domanda cautelare accolta.
Il decreto del TAR di fatto riconosce l’esecutività della sentenza del novembre 2024, che ha annullato parte del calendario venatorio regionale, limitandosi a sottolineare che la Regione non può basarsi solo sulle modifiche legislative nazionali per riaprire la caccia senza rispettare le condizioni previste dalla legge.