La caccia lombarda nelle ultime settimane ha ottenuto importanti risultati grazie all'impegno dei consiglieri Saffioti, Macconi, Ligasacchi, Frosio e Rizzi che hanno permesso l'approvazione delle deroghe e di alcune importanti modifiche alla legge regionale 26/93, risultato anche delle indicazioni scaturite dal Tavolo Interprovinciale della caccia di Brescia e Bergamo con le associazioni venatorie. Questa in sintesi l'opinione espressa da Anuu Migratoristi che sottolinea le ricadute positive di questi provvedimenti per l'esercizio della caccia lombarda.
“Oltre alla fissazione delle quattro specie in deroga per questa stagione (fringuello, peppola, pispola e frosone) con relativi limiti di carniere giornalieri e stagionali, da monitorarsi attraverso lo strumento delle schede quindicinali come nel 2008, sono state introdotte alcune altre novità di rilievo, in particolare:
- I cacciatori potranno esercitare una forma di caccia differente da quella prescelta (vagante o appostamento fisso) per massimo 15 giornate, a partire dal 1 ottobre per chi passerà dalla vagante all'appostamento fisso e a partire dalla terza domenica di ottobre per chi farà il contrario. Ciò sarà attuabile unicamente cerchiando la giornata di caccia marcata sul tesserino regionale, senza più inutili adempimenti burocratici. ln precedenza, tutto ciò era attuabile dal 1' novembre e per un massimo di dieci giornate;
- l'Osservatorio Faunistico regionale potrà sostituire I'ISPM nel fornire dati e pareri sulle specie selvatiche oggetto di caccia; il piccione domestico di allevamento potrà essere nuovamente utilizzato come richiamo vivo per la caccia al colombaccio (come era sempre stato sino al 2006);
- potranno essere autorizzate alla distribuzione di anelli di riconoscimento per uccelli da richiamo anche associazioni ornitologiche che abbiano una chiara rappresentatività regionale;
- I'individuazione dei valichi e relativi divieti di caccia non spetterà più alle Province, ma al Consiglio regionale Su proposta delle Province stesse; le stazioni ornitologiche a scopo scientifico potranno essere istituite solo nelle oasi di protezione o aree demaniali e non in territorio a caccia programmata; la Regione non potrà più, con un semplice decreto del dirigente competente, vietare la caccia a determinate specie pur cacciabili come da legge n' 157192 - casi ad esempio del frullino e del combattente - ma potrà soltanto ridurne il periodo di caccia;
- potranno entrare a far parte dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA anche associazioni venatorie non riconosciute a livello nazionale, purché dimostrino una sufficiente rappresentatività a livello territoriale.