Viste le posizioni contrastanti in merito all'interpretazione dalla sospensiva del Tar di questi giorni, un clima di confusione ha investito i cacciatori abruzzesi sulla validità del Calendario Venatorio: la caccia è davvero sospesa come sono tornati a ribadire Verdi e Animalisti italiani? No, niente affatto. Come sottolinea l'assessore alla Caccia Mauro Febbo a mezzo stampa e il dirigente della regione (programmazione venatoria) Antonio di Paolo in un comunicato urgente, il Tar ha accolto il ricorso specificando che “pare fondata la censura di difetto di motivazione della DGR impugnata, nella parte in cui quest’ultima non ha dato adeguata contezza delle ragioni di dissenso rispetto alle concludenze consultive dell’Istituto superiore di ricerca ambientale”. La regione rende altresì noto che “è in corso l'adozione di un atto formalmente ricognitivo degli effetti dell'Ordinanza”.
In particolare, viene specificato nel comunicato, l'ordinanza del Tar interviene sui seguenti aspetti:
- prelievo venatorio del fagiano: l’ISPRA suggerisce di limitarlo ai primi giorni di dicembre; il CV lo protrae al 31/12;
- prelievo venatorio della starna: l’ISPRA ritiene non sussistenti le condizioni per praticare una generale cacciabilità del galliforme; il CV prevede che le province possano autorizzarlo negli ATC per i quali sia stato reintegrato il numero degli abbattimenti 2008;
- prelievo venatorio della lepre: l’ISPRA ritiene che il periodo di prelievo della lepre comune debba decorrere dal 15/10 al 30/11; il CV fissa invece tale periodo nell’arco temporale 20/9 -20/12;
- caccia con ausilio del cane: l’ISPRA ritiene che vada limitata al 31/12; il CV prevede che sia protratta fino al 31/1.
Orari di prelievo: non risultano indicazioni di sorta nel parere ISPRA.
La regione elenca di conseguenza anche i comportamenti da porre in essere per ottemperare all’Ordinanza nella parte in cui investe della sua esecuzione. Ossia "sospendere il prelievo venatorio della starna nelle more dell’accertamento della consistenza dei relativi stock faunistici" e "rinviare a successiva decisione della Giunta regionale (fatta salva l’eventuale impugnativa dell’Ordinanza o la diversa e più pregnante motivazione del provvedimento) la fissazione di termini anticipati di chiusura del prelievo per fagiano e lepre comune e di utilizzo del cane".
Scarica il comunicato della regione Abruzzo