Tra le
novità passate al vaglio della Commissione Agricoltura della Toscana e in via di approvazione definitiva, la
modifica della legge regionale 3/1994 prevede, come abbiamo già visto, l'introduzione del principio della densità sostenibile, riferito al
controllo della proliferazione degli ungulati che arrecano danni all'agricoltura, quali cinghiali, caprioli, daini, cervi e mufloni.
Oggi queste specie sono in forte aumento e la loro gestione passerà d'ora in poi dalle Province che avranno il dovere di pianificare il prelievo, con la possibilità di chiedere apposite autorizzazioni in qualsiasi momento dell'anno, in difesa del settore agricolo. Sul fronte cinghiali, inoltre, è sancito nuovamente il divieto di foraggiare gli animali, per i cacciatori quello di indossare indumenti ad alta visibilità - ai fini di una maggior sicurezza – e la possibilità, in casi specifici ed autorizzati dalla provincia, di effettuare gli abbattimenti su terreno innevato.
Ma non sono solo gli ungulati a causare danni all'agricoltura: le autorizzazioni agli abbattimenti potranno essere richiesti anche per specie avicole, quali storni, tortore dal collare e piccioni di città.
Cambia la programmazione faunistica, la cui totale competenza, compresa quella degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), viene affidata alle Province. La percentuale di territorio provinciale agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna deve essere non inferiore al 20 e non superiore al 30 per cento, sui comprensori restanti e non soggetti ad altra destinazione, possono essere creati gli ATC per la caccia programmata (secondo precise regole di equilibrio tra zone ed oasi di protezione o di ripopolamento e cattura) i centri di riproduzione della selvaggina, le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie, le aree di addestramento cani.
Novità per gli ATC, che affiancati da appositi comitati di gestione, avranno il compito di regolare l'accesso dei cacciatori; i programmi di intervento e quelli di miglioramento ambientale; decidere il quantitativo di selvaggina da immettere; determinare e erogare i contributi per la prevenzione ed il risarcimento dei danni della selvaggina in agricoltura e la proposta delle zone di rispetto venatorio.
Lo strumento di riferimento sarà il Piano faunistico venatorio provinciale che deciderà anche la ripartizione delle risorse da destinare alle diverse azioni previste attuate dal piano annuale di gestione di ogni amministrazione provinciale.
Per la vigilanza dell'attività venatoria sarà utilizzato anche il corpo di polizia municipale, oltre a guardie giurate e guardie forestali e campestri delle Comunità Montane. Mentre per le guardie venatorie volontarie e ambientali volontarie (GAV) è prevista ed un'adeguata preparazione sulla normativa di riferimento.
Approvata della Commissione anche la legge di modifica del calendario venatorio. La caccia è aperta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: lo stessa proposta di legge prevede anche i periodi per l’allenamento e l’addestramento dei cani.