Una recente sentenza (04/03/2010) della Corte di Giustizia Europea riconosce carattere “non perturbatorio” della caccia rispetto alla rete di protezione Natura 2000, a condizione che per essa, come per qualsiasi altra attività, venga preventivamente attentamente valutata l'incidenza rispetto agli obiettivi previsti dai siti di protezione.
Nella sentenza si evidenzia che “La Repubblica francese - prevedendo da un lato, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatorie o aventi conseguenze analoghe, e, dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, e esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima”.