Riceviamo e pubblichiamo:
CNCN esprime soddisfazione per il fatto che la Lipu ha abbandonato completamente la tesi della “caccia no limits” per fare un’analisi tecnico-giuridica dell’articolo. Inoltre anche tutte le altre forze ambientaliste hanno diramato una nota stampa congiunta nella quale argomentano che l’articolo 43 non risponde adeguatamente alle procedure di infrazione, ma non c’è alcun cenno alla vecchia tesi della caccia no limits, enunciato svanito nel nulla perché evidentemente non aveva alcun fondamento, come CNCN ha cercato di spiegare nelle ultime note informative.
In generale CNCN ricorda che l’articolo 43 ha come scopo non di rispondere al problema delle contestazioni della commissione europea, ma di adeguare la legislazione italiana alla Direttiva Uccelli, ma non lo può fare con una disciplina di dettaglio perché la materia di caccia è di competenza regionale mentre lo Stato è competente sull’ambiente. Quindi lo Stato deve porre in essere le norme per far sì che le regioni rispettino i limiti di tutela, mentre alle regioni spetta il recepimento della direttiva in dettaglio. Ecco perché sembra che alcuni punti non siano recepiti, in realtà sono rimandati alle Regioni.
CNCN chiarisce infatti che i punti dell’articolo 43 che, in base all’analisi della Lipu, sembrano rimanere non recepiti (criteri relativi alle popolazioni - dell’articolo 2 e articolo 3 della direttiva, i controlli - articolo 9, i divieti di caccia in determinati periodi di tutela delle specie) in realtà sono temi rimandati alla legislazione di dettaglio delle singole Regioni perché riguardano la disciplina di dettaglio della caccia (vedi scheda tecnica allegata nel sito cncn.it).
CNCN ricorda poi che la materia degli habitat invece non è materia dell’articolo 43, che si occupa dei limiti all’attività venatoria, non di aree protette, su cui la normativa è esaustiva, essendoci una serie di provvedimenti di carattere primario (legge 6 dicembre 1991, n. 394) e di carattere secondario (vedi scheda tecnica allegata nel sito cncn.it).
Per quello che riguarda ancora i limiti temporali, l’articolo 43, prevede che i termini di durata del prelievo venatorio per specie “devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE” escludendo così che possano essere cacciate specie in nidificazione, riproduzione o dipendenza (vedi scheda tecnica allegata nel sito cncn.it).
CNCN dichiara soddisfazione per lo spostamento del confronto su un piano tecnico-scientifico della materia, da tempo auspicato, che fa sperare in un dialogo realmente costruttivo tra le parti.