Un comunicato stampa di Caccia e Cinofilia, a proposito della notizia della condanna delle Corte di Giustiza europea all'Italia sulle deroghe, informa che l'oggetto della sentenza del 15.07.2010 è la mancata conformità della normativa nazionale che disciplina l’attività venatoria alla direttiva comunitaria 79/409/CEE e, tra gli altri, anche l’art. 19-bis della L 157/1992 relativo al prelievo in deroga.
Tale sentenza - precisa la nota - non riguarda solo la Regione Lombardia ma anche altre Regioni (Toscana, Abruzzo Lazio, ecc.), quindi è ben precisare che tale dettato è indirizzato alla Repubblica Italiana, carente sotto il profilo normativo in fatto di deroghe.. Riguardo alla Lombardia, la sentenza richiama alle leggi regionali per le stagioni venatorie 2004/2005 (L.R. 2.08.2004, n. 18) e 2005/2006 (L.R. 3.08.2005 n. 13) nonché della L.R. del 6.08.2007, n. 20 per carenza di motivazione e mancata dimostrazione dell’assenza di soluzioni soddisfacenti (pt. 54-55). Di fatto però non sottopone a giudizio tali normative.
Il comunicato aggiunge anche che "a proposito delle spese a cui è stata condannata la Repubblica italiana (pt. 81) è difficile ipotizzare una rivalsa dello Stato italiano nei confronti delle singole regioni in quanto la Corte di Giustizia ha accertato la non completa conformità della legislazione nazionale per diversi aspetti e non esclusivamente per il prelievo in deroga".
"Da ultimo - fa notare Caccia e Cinofilia - al punto 67 della pronuncia in parola, la Corte di Giustizia ha sentenziato come “ciò premesso, la circostanza che la caccia ricada nella competenza esclusiva delle regioni non può dispensare la Repubblica italiana dall’obbligo di garantire che le deroghe al regime restrittivo della caccia adottate dalle autorità competenti rispettino i requisiti e le esigenze posti dall’art. 9 della direttiva 79/409”. Un'affermazione che l'associazione ritiene in netto contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha affermato che "la disciplina dell’attività venatoria rientra tra le competenze esclusive statali in quanto incardinata nella “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (di cui all’art. 117, c. 2 , lett. s), Cost.), di fatto limitando e reprimendo fortemente la potestà legislativa regionale in materia venatoria".
Per un più completo inquadramento di tutta la situazione vi invitiamo a leggere la sentenza completa.