Via libera della Giunta ai criteri per il prelievo dello storno in deroga per la prossima stagione venatoria. In particolare - si legge in un comunicato della Regione -, in base all'art 2 della legge regionale numero 8 del 2007, sara` possibile il prelievo in deroga di questa specie nel periodo primo settembre ' 19 dicembre 2010, 'sulla base anche delle risultanze scientifiche elaborate dall'Osservatorio faunistico regionale.
L'assessore alla caccia Carlo Petrini sottolinea la costante attenzione politico - amministrativa della Regione a tutela delle esigenze dell'attivita` faunistica ' venatoria e agricola, testimoniata ad esempio dalla recente approvazione del Piano faunistico venatorio e dalla proposta di modifica alla legge regionale 7 del 1995. Iniziative, queste - dichiara Petrini - "ampiamente concordate con le associazioni venatorie stesse".
In particolare lo storno sara` prelevabile nelle giornate del primo, 4, 5,19, 22, 25, 26, 29 del mese di settembre. Nel bimestre ottobre ' novembre il prelievo sara` possibile cinque giorni la settimana, con esclusione del martedi` e venerdi`, mentre nel mese di dicembre, fino alla data del 19, tre giorni la settimana a scelta del prelevatore, sempre con esclusione del martedi` e venerdi`. Il prelievo della specie puo` essere effettuato solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 metri da colture da seme, vigneti, oliveti e frutteti con frutti penduli, ivi compresi i nuclei vegetazionali sparsi che tuttora caratterizzano la campagna marchigiana.
'Sara` consentito derogare al limite territoriale stabilito ' osserva Petrini - solo per il mese di ottobre in coincidenza dell'accumulo degli esemplari in migrazione con quelli sedentari: circostanza tale da vanificare l'azione di contrasto a difesa delle colture per il sensibile incremento congiunturale della specie dannosa'. I soggetti abilitati al prelievo sono esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica, ma la prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica.
Il numero di esemplari prelevabili e` contenuto nel limite di 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo prelevatore. E' obbligatorio per ciascun abilitato di annotare a fine giornata, sull'apposito tesserino, il numero dei capi prelevati - comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8 del 2007. E' obbligatorio anche consegnare il tesserino al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2010 per consentirne la trasmissione agli Ambiti territoriali di caccia entro il 15 febbraio 2011. Per quanto riguarda l'orario di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2010/2011. La vigilanza delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale avverra` sotto il coordinamento delle Amministrazioni provinciali.
(Regione Marche)