Il Testo unificato approvato in Commissione lo scorso 8 settembre in tema di legislazione venatoria, contiene importanti novità scaturite dall'esigenza di un'organica revisione della disciplina che regola la caccia. Tra queste, il relatore Ignazio Artizzu sottolinea le più significative: - E’ istituito l’Ambito unico territoriale di caccia, attraverso il quale sarà possibile effettuare una più razionale gestione della programmazione faunistica e dell’attività venatoria su tutto il territorio regionale e si consentirà ai cacciatori sardi, muniti di tesserino venatorio, di spostarsi liberamente all’interno della Regione senza barriere e complicazioni burocratiche e senza tasse aggiuntive, e, quindi, di esercitare l’attività venatoria nei luoghi ai quali ciascun cacciatore si sente più legato.
- Nell’ottica di una razionalizzazione e concentrazione delle competenze in materia faunistica, viene trasferita al Comitato regionale faunistico, che svolge già numerose, importanti funzioni di tipo deliberativo, consultivo e propositivo, la competenza alla gestione dell’Ambito unico territoriale di caccia, con particolare riferimento alla programmazione faunistica e all’organizzazione dell’esercizio venatorio al suo interno.
- E’ disposta un estensione del periodo di caccia a tutto il mese di febbraio, nella convinzione che, stante le peculiarità faunistiche, climatiche e territoriali della Regione Sardegna, tale scelta rappresenti un equo contemperamento tra le esigenze di tutela dell’ambiente e lo svolgimento dell’attività venatoria. Contestualmente, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto disposto dalla legge quadro nazionale, si estende a tre giornate settimanali il limite entro il quale l’attività venatoria può essere consentita durante il periodo di apertura della caccia.
- Al fine di pervenire ad una disciplina compiuta della materia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, viene introdotta una regolamentazione puntuale dell’istituto dei “prelievi in deroga”con una precisa individuazione dei presupposti e delle modalità di attuazione.
- Vengono attribuite all’IRFS diverse importanti competenze consistenti essenzialmente nell’emissione di pareri vincolanti ed indispensabili per la pianificazione faunistico-venatoria, in sostituzione di quelli fino resi dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
- Al fine di assicurare un più razionale utilizzo delle risorse disponibili per la gestione faunistica nonché lo snellimento delle procedure tecniche istruttorie di competenza delle province, è disposta la soppressione dei comitati provinciali faunistici. La modifica consentirà di destinare maggiori risorse ad attività quali il ripopolamento e i miglioramenti ambientali.
- Per quanto riguarda le Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, si prevede che le stesse possano essere istituite esclusivamente in zone a protezione speciale (ZPS) all’interno di aree demaniali, così da evitare che, attraverso il moltiplicarsi di zone tutelate di varia natura, venga sottratta all’esercizio dell’attività venatoria una porzione troppo ampia del territorio regionale.
- E’ disposta l’istituzione presso ogni comune dell’anagrafe dei cacciatori residenti e la loro costituzione in comitati, i quali collaboreranno con i comuni nella realizzazione di interventi di tutela ed incremento delle fauna selvatica.
- Viene parzialmente rivista e aggiornata la normativa concernente l’attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie e l’abbattimento della fauna all’interno delle zone di addestramento e allenamento cani.
- In considerazione della fondamentale importanza dell’attività di vigilanza svolta dalle guardie venatorie volontarie, è modificata la disciplina prevista per l’ottenimento della qualifica, così da semplificare la procedura e permettere un incremento del numero delle guardie venatorie presenti sul territorio.
- Si prevede l’introduzione della obbligatorietà della frequentazione di corsi di formazione, propedeutici all’esame di abilitazione venatoria, da parte degli aspiranti cacciatori.
- Sono presenti anche significative modifiche agli articoli che regolamentano gli strumenti e i mezzi utilizzabili per l’attività venatoria, in maniera tale da consentire la facoltà di utilizzare, anche in Sardegna, i fucili con la canna rigata, la munizione spezzata per la caccia al cinghiale, il falco , l’arco e la balestra.
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