Riceviamo e pubblichiamo:
Cari Amici Cacciatori,
con la presente vi informo che a seguito di un sondaggio effettuato dalla segreteria dell'AMPAM , risulta che i Paesi che hanno recepito il Regolamento Europeo 185/2010, in materia di trasporto delle munizioni civili nei bagagli di stiva, sono: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e UK. Ci tengo a precisare che ciò non significa che nei Paesi non citati sia vietato il trasporto di munizioni, ma non sono giunte in segreteria segnalazioni in tal senso.
Certo di fare cosa gradita, riassumo di seguito anche la disciplina vigente relativa al porto delle armi e delle munizioni a bordo degli aeromobili, disciplinata dalla Legge 23 dicembre 1974, n. 694 (G.U. n. 340 del 31/12/1974).
1 – chi deve trasportare armi o munizioni ed è in partenza da un aeroporto nazionale, ha l’obbligo di farne denuncia, prima dell’accettazione da parte del vettore, e di consegnarle all’ufficio di polizia aeroportuale;
2 – l’ufficio di polizia provvede a ispezionare le armi o le munizioni e a consegnarle ad un rappresentante del vettore che ne cura l’imbarco e la custodia nella stiva dell’aereo;
3 – al termine del viaggio il ritiro delle armi o munizioni deve essere richiesto presso gli uffici di polizia dello scalo nazionale di arrivo. Negli scali esteri si è soggetti all’osservanza delle disposizioni locali di cui il vettore ed il passeggero devono essere informati;
4 – secondo i Regolamenti sul trasporto di merci pericolose ICAO – IATA, ciascun passeggero non può trasportare più di 5 kg. di peso lordo di munizioni, che devono essere contenute in una valigetta omologata al trasporto aereo;
5 – le armi devono essere consegnate scariche – prive di munizionamento – anch’esse contenute nelle valigette omologate. Non è possibile trasportare armi e munizioni nel medesimo contenitore;
6 – richiamiamo l’attenzione sul fatto che le armi che è possibile portare con se all’interno dell’UE, per motivi di caccia o tiro sportivo, sono esclusivamente quelle iscritte sulla carta europea d’arma da fuoco di ciascun soggetto;
7 – per esportare temporaneamente armi nei paesi al di fuori dell’UE è necessario munirsi di apposita licenza rilasciata dalla questura di appartenenza.
Colgo l'occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti
Sen. Valerio Carrara
Responsabile Nazionale Dipartimento Caccia Pdl