La notizia è ufficiale, il Tar del Veneto ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla Lac che chiedeva l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera di Giunta sulla caccia in deroga approvata lo scorso 6 ottobre. I giudici della prima sezione del Tar di Venezia hanno ritenuto che "non sussistano sufficienti elementi di fumus per l’accoglimento dell’istanza cautelare" visto che "limitatamente ad una delle specie oggetto della deroga, il periodo di prelievo è comunque già trascorso, come peraltro già osservato nel decreto presidenziale".
Il Tribunale amministrativo ha altresì rilevato che "come correttamente osservato dalla difesa regionale, la caccia in deroga è di per sé legittima, in quanto ammessa dallo stesso ordinamento comunitario oltre che interno, trattandosi semmai di stabilire la fissazione di adeguati criteri per il suo svolgimento ed il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti da entrambi gli ordinamenti". Inoltre ha dato atto alla Regione che, a fronte dell’inerzia dell’I.S.P.R.A. (il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante), debitamente richiesto sul punto, ha comunque provveduto ad effettuare ulteriori accertamenti istruttori al fine di conseguire dati attendibili circa l’andamento demografico delle specie in esame".
Secondo il Tar "non è possibile imputare alla Regione l'eventuale mancato rispetto dei limiti di prelievo stabiliti, anche perchè i conteggi effettuati risultano inferiori alle quantità individuate per la stagione precedente, già ritenute adeguate dal Tar con l'ordinanza n. 1158/2009.
Il Tar infine allontana ogni dubbio sulla legittimità del provvedimento sottolineando che "le argomentazioni di parte ricorrente, pur sicuramente apprezzabili, conducono inevitabilmente a ritenere che la deroga – pur espressamente prevista dalle direttive – non sarebbe in sostanza mai applicabile : conclusione che ovviamente non può essere condivisa".
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