L’Ufficio Legale del Cpa riferisce di un caso recentemente dibattuto presso il Tribunale di Tempio Pausania che ha portato all'assoluzione di un cacciatore, accusato di aver abbattuto una pernice in tempo di divieto e di averla gettata, prima dell’arrivo delle guardie, in mezzo a dei cespugli. Tale fatto ha portato alla contestazione della violazione dell’art. 30 lett. H) della L.157/92 con il conseguente sequestro del fucile, da parte del Corpo Forestale intervenuto.
Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione n. 21212/07 e n. 3980/95) e alle disposizioni riferite alla 157/92 , il Giudice ha stabilito che ha rilevanza penale solo ed esclusivamente la detenzione di fauna protetta viva. Pare quindi che “il ritrovamento di animali morti, anche se appartenenti a fauna protetta, abbattuti da terzi, e la conseguente detenzione di essi da parte di un cacciatore che li ha rinvenuti, non costituisce reato”. ovviamente ogni caso va valutato a sé.
In questo caso il Giudice ha predisposto il dissequestro del fucile e l’immediata restituzione al legittimo proprietario.