La sospensione del calendario non è la sospensione dell'attività venatoria. La pensa così il Commissario Provinciale di Italcaccia Bruno Plutini secondo cui la sentenza del Tar semmai ha determinato “la rimozione dei limiti contenuti nel calendario venatorio rispetto a quanto previsto dalla legge 157/92”. Per Plutini “sarà quindi proprio questa legge fino all’adozione del nuovo calendario venatorio a rappresentare per i cacciatori il parametro di riferimento per quello che concerne i limiti e le modalità di esercizio del diritto di cacciare”.
“Questo diritto com’è certamente noto – spiega - non ha la sua scaturigine nel calendario venatorio, ma in una concessione che lo stato rilascia a chi si trovi in possesso di determinati requisiti, come previsto ai sensi dell’art. 12 della legge 157/92. Altresì si pone l’accento su come il potere regionale nel modificare limitare o ampliare il periodo di caccia, sia subordinato all’adozione del piano faunistico venatorio regionale. Avendo il TAR Calabria sospeso la delibera del consiglio regionale n. 49 del 4 Agosto 2010, non v’e’ dubbio che al momento la regione calabria in assenza di un valido ed efficace P.F.V.R. non potrebbe intervenire mediante un nuovo calendario venatorio, ed il periodo di caccia rimarrebbe inevitabilmente vincolato al più favorevole regime di cui alla legge 157/92. Stando al disposto dell’art. 18 comma 2 e 10 della Legge 157/92, il quale prevede che, la mancanza di un valido piano faunistico regionale, strumento questo di coordinamento dei PFVP impedisce addirittura l’emanazione del calendario venatorio".
"Appare infine poco probabile - conclude - vista la difficoltà nell’approvazione di un nuovo PFVR, che la regione in tempi brevi vari un nuovo calendario venatorio, cosi come molte associazioni di cacciatori auspicano, non cogliendo evidentemente i reali termini della questione che per le ragioni sopraesposte appare allo stato assolutamente favorevole per gli stessi cacciatori, sul punto d’altra parte non si può fare a meno di cogliere un atteggiamento imprudente da parte delle associazioni venatorie, le quali non si comprende bene sulla scorta di quali argomentazioni giuridiche giungano alla conclusione, che il TAR Calabria abbia chiuso la caccia. Si chiede, agli organi preposti, di informare e rendere dotti i 45.000 cacciatori calabresi sui motivi della chiusura dell’attività venatoria, al fine di non incorrere a sanzioni per mancata informazione e pubblicità sulla sopravvenuta questione".