L'onorevole Basilio Catanoso, tra i firmatari del ddl su Modifiche all’articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l’esercizio della caccia, insieme a Ceccacci Rubino, Giammanco, Mancuso e Repetti, ha recentemente scritto a tutti i colleghi parlamentari sollecitandoli a sottoscrivere la proposta.
Leggendo l'articolato e le motivazioni in esso contenute si percepisce la chiara volontà vessatoria nei confronti dei cacciatori oltre all'intenzione di privatizzare la caccia. Per giustificare l'abolizione dell'articolo 842 Catanoso e gli altri firmatari tirano infatti in ballo le problematiche emerse rispetto alle leggi regionali in virtù della disciplina comunitaria e quelle riferite ad una disciplina privatistica che ritengono insoddisfacente. A tal riguardo vengono citate due sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo (la prima contro la Francia del 1999, la seconda del 2007 contro il Lussemburgo) in cui sarebbe stata riconosciuta la violazione del diritto di proprietà. La licenza conferita dallo Stato è vista dal ddl in oggetto addirittura come discriminatoria in quanto si ritiene che conferisca al cittadino cacciatore un diritto ad altri negato. Oltre che costituire, a loro opinione, un danno per il turismo, un pericolo per la pubblica incolumità e un retaggio del passato.
Che ci sia dietro un tentativo nemmeno velato di ridurre la caccia ad attività da svolgersi in apposite riserve è lampante nell'articolo 2 del ddl (modifiche alla disciplina di piani faunistici venatori ) nel punto in cui viene richiesta l'esclusione dei fondi privati dal calcolo del territorio agro - silvo - pastorale in cui è permesso l'esercizio dell'attività venatoria. Viene altresì avanzata la proposta di escludere dal computo del territorio protetto le cosiddette "fasce di protezione". Per cacciare in altrui territori, come si apprende dall'art. 3, se passasse il ddl si verrebbe a ribaltare la prospettiva: dovrà essere dunque dato espresso consenso ed istanza per consentire la caccia. All'articolo 4 si prevede il raddoppio delle distanze da rispettare dalle abitazioni e dalle strade. Le sanzioni per i trasgressori sono stabilite all'articolo 5: da 464 a 1549 euro per chi eserciterà la caccia in prossimità di fabbricati rurali e nelle zone comprese nelle fasce di protezione.