C
on Ordinanza del 13 dicembre il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di Lac e Pro Natura contro il calendario venatorio piemontese "nei limiti in cui il si discosta con inadeguata motivazione dal parere dell’Ispra del 25.5.2010". Il ricorso, intentato sugli anticipi e i postici della stagione, era stato respinto lo scorso 11 settembre dal Tar del Piemonte.
In quell'occasione le associazioni avevano rilevato discordanze rispetto al documento Ispra inviato alle Regioni per la formulazione dei calendari venatori in seguito all'approvazione della legge Comunitaria ed il Tar aveva riconosciuto che quelle modifiche erano entrate in vigore “in data successiva a quella di adozione degli atti impugnati”.
La Lac, soddisfatta per il provvedimento del Consiglio di Stato, ritiene pertanto illegittime alcune aperture anticipate avvenute (per cui valuta la possibilità di avviare una richiesta risarcitoria), i posticipi alle specie lepre, fagiano, pernice rossa e starna (per tali specie - si legge nel comunicato della Lac - è indicata l’anticipazione della chiusura a fine ottobre-inizio novembre; per la starna è suggerito il divieto di prelievo in assenza di pianificazione) e l'esercizio della caccia nelle zone sottoposte a protezione speciale per l'assenza di una preventiva valutazione di incidenza.
Vai all'ordinanza del Consiglio di Stato