Riceviamo e pubblichiamo:
In riferimento all’articolo apparso sulla Gazzetta del Sud del 19 dicembre u.s. “Wwf: vige lo stop alla caccia”, strumentalmente confezionato per creare inutili ed ingiustificati allarmismi fra i cacciatori, riteniamo doveroso esprimere alcune precisazioni, idonee ad evitare malintesi e pericolose forzature interpretative da parte di chiunque.
La sezione siciliana del WWF (sino ad oggi rimasta quiescente ed estranea al contenzioso giudiziario promosso da Legambiente), improvvisamente prova a dettare le sue “regole” per il prosieguo della stagione venatoria. Forse proprio perché non partecipe ai giudizi amministrativi promossi dalla consorella, evidentemente WWF non conosce il contenuto delle ordinanze di sospensione emesse dal TAR di Palermo.
Per quanto ci è dato leggere nei chiarissimi provvedimenti giudiziari, la prima ordinanza di sospensione (la n° 638/10) aveva sospeso il calendario venatorio del 4/6/10 e lo stesso Piano faunistico venatorio nelle parti in cui:
1) consentiva la caccia nei Siti Natura 2000 in assenza di valutazione di incidenza; 2) consentiva la caccia alla beccaccia oltre il 31/12; 3) consentiva la caccia alla lepre; 4) consentiva la caccia nei Pantani della Sicilia sudorientale; 5) consentiva la caccia lungo le rotte di migrazione in spregio al divieto nascente dal combinato disposto di cui all’art. 1, comma 5 e 21 comma 2 L. 157/1992. Quel decreto, quindi, era sospeso in parte qua, e consentiva la caccia al di fuori di SIC e ZPS; quanto alle rotte migratorie (mai segnalate dall’ISPRA ed artatamente confuse con le ben diverse direttrici delineate dal Piano) l’osservanza del divieto di legge (per quanto assurdo) comporterebbe il divieto di esercitare la caccia nei cinquecento metri dalla costa dell’Isola maggiore (esclusi quindi gli arcipelaghi) così come previsto testualmente dal volte citato art. 21 comma 2 L. 157/1992, ma con l’obbligo, per la Regione, di tabellare le zone di divieto.
Il successivo D.A. del 12/8, intendendo ottemperare all’ordinanza cautelare, ha creato una confusione indescrivibile, interpretando liberamente norme di legge dal tenore abbastanza inequivoco, imponendo quindi un assurdo divieto di caccia nelle isole minori e tralasciando di vietare il prelievo in tutti i Siti Natura 2000, come invece sarebbe stato necessario in attesa della Valutazione di Incidenza, mai richiesta dall’Assessorato prima di novembre 2010; tale D.A. revocava il precedente decreto del 4/6. Anche il D.A. di settembre, piuttosto che risolvere la questione, introduceva ulteriori e non dovute limitazioni.
Per fortuna, Legambiente ha impugnato anche il D.A. del 12/8/2010, e questa volta ha ottenuto una sospensione totale (chiarissimo il primo capo di impugnazione ed il conseguente accoglimento: “nella
parte in cui continua ad essere applicato malgrado sia stato definito provvisorio”).
Non esistendo più, quanto ad efficacia, il D.A. del 12/8, il calendario venatorio approvato con D.A. del 4/6 ha ripreso vigore, sia pure con le limitazioni dovute all’ordinanza 638/2010. Con l’ultimo D.A. pubblicato il 16/12, l’Assessore D’Antrassi non ha fatto altro che prendere atto della situazione, senza complicarsi ulteriormente ed inutilmente la vita come aveva fatto il suo predecessore.
Quindi la caccia è aperta su tutto il territorio siciliano, ad eccezione dei Siti Natura 2000(Zps e Sic) ed il WWF farebbe bene ad interessarsi in prima persona (e non per il tramite di associazioni collegate) delle vicende e del contenuto dei provvedimenti giudiziari, prima di sparare sentenze affrettate e creare ingiustificati allarmismi.
Cogliamo l’occasione per diffidare gli associati WWF dal provocare incidenti con il proprio personale volontario o dall’indurre in errore gli organi di vigilanza, avvertendoli che li riterremo civilmente e penalmente responsabili di ogni pregiudizio arrecato ai cacciatori, nostri associati e non.
A.S.C.N. – La delegazione provinciale